Terranova-Associazione culturale

 
 

 

 

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA

 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

CLASSE LMG/01

 

 

CATTEDRA DI

 

DIRITTO ROMANO

 

 

Attori e artisti nel sistema giuridico romano.

Lamberto Vignoli e la Messa degli artisti

 

Artists and actors in Roman Law.

Lamberto Vignoli and the Holy Mass for artists

 

Relatore Candidata

Chiar.ma Prof.ssa Maria Pia Baccari Greta Terranova

Matricola 10910/400

Correlatore

Chiar.mo Prof. Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

 

ANNO ACCADEMICO 2015-2016

 


 

INDICE

 

Introduzione

 

PARTE I

Capitolo I

CENNI SULLA STORIA DEL TEATRO

  1. Il teatro greco: la tragoidia
  2. L’ origine del teatro: i versus fescennini
  3. Ludi, ludi scaenici
  4. La satura e la fabula atellana
  5. Cura, cura ludorum e la regolamentazione giuridica degli spettacoli
  6. Il dramma di Livio Andronico
  7. Il mimo latino
  8. Plauto

A) Alcuni concetti di diritto privato nelle commedie di Plauto

  1. La commedia di Terenzio
  2. Sen eca
  3. Giovenale

 

Capitolo II

LE DENOMINAZIONI LATINE DELL’ATTORE

  1. Ludius (-io)
  2. Histrio, actor, grex
  3. Artifex
  4. Cantor

 

Capitolo III

ATTORI E ARTISTI

  1. L’origine della nozione “persona” nella terminologia romana
  2. La condizione giuridica della donna honesta in contrapposizione alla mulier scaenica: provvedimenti legislativi

A) Patria potestas, manus, tutela

B) Alcuni atti della donna civis

C) La donna gravida

D) Pudor

E) La mulier scaenica

  1. Attori e attrici nel Codex Theodosianus

A) CTh. 15, 5 De spectaculis

B) CTh. 15, 7 De scaenicis

  1. Le attrici nel Codex Iustinianus

A) CI. 5,4 De nuptiis

 

Capitolo IV

INFAMIA

  1. Censori
  2. Mores, boni mores, cura morum
  3. Infamia
 

PARTE II

Capitolo V

LAMBERTO VIGNOLI : UN GIURISTA POLIEDRICO

Introduzione sull’associazionismo cattolico

  1. Il “buon servo fedele“
  2. Avvocato concistoriale e cultore del diritto
  3. Presidente della Primaria Associazione Cattolica Artistico-Operaia
  4. Presidente dell’Azione Cattolica e del Centro Cattolico Cinematografico

A) La Messa degli artisti

  1. L’interesse per i temi romanistici: il “Favor piae causae" nel diritto giustinianeo

A) La “causa pia“

B) Il concetto di “favor piae causae“

C) L’ ”Executor piarum causarum“

 

ALCUNE OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

 

BIBLIOGRAFIA

 

APPENDICE

 

  1. Lamberto Vignoli Presidente dell’Ufficio Centrale dell’A.C.I.,” Bollettino ufficiale dell’Azione Cattolica Italiana, anno XIV, n. 11, 1936.
  2. Trilogia pasquale”, Bollettino ufficiale dell’Azione Cattolica Italiana, anno XV, n. 4, 1937.
  3. Un «buon servo fedele», Bollettino ufficiale dell’Azione Cattolica Italiana, 1941.
  4. Alcune lettere scritte in ricordo di Lamberto Vignoli e raccolte da sua moglie Margherita Cerasa nella monografia: Lamberto Vignoli nel I anniversario della sua morte.
  5. Luigi Gedda nuovo presidente del Centro Cattolico Cinematografico”, Rivista del cinematografo, anno XV, n. 6, 1942.
  6. “Fede e lavoro”, Bollettino mensile della Primaria Associazione Cattolica Artistico-operaia, anno LXXVIII, n. 11-12, novembre-dicembre 1952.
  7. Foto di Pio XII in occasione della Messa degli artisti celebrata nell’autunno di ogni anno alla Villa di Castel Gandolfo, 1983.
  8. Manifesto del convegno “Lamberto Vignoli: idee, progetti, valori”, Scandriglia, 28 maggio 2016.
  9. Un convegno sull’opera di Lamberto Vignoli”, Chiesabina, bimestrale della comunità ecclesiale di Sabina-Poggio Mirteto, VII, numero 36, giugno-luglio 2016.
  10. Foto della Basilica di Santa Maria in Montesanto.
  11. La preghiera degli artisti.

 


 

«A quanti con appassionata dedizione

cercano nuove “epifanie” delle bellezze

per farne dono nel mondo

nella creazione artistica».

 

«Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona». (Gn 1, 31)

Lettera di Giovanni Paolo II agli artisti, 4 aprile 1999

 

INTRODUZIONE

 

Il presente studio si propone di approfondire la condizione giuridica e sociale di attori e artisti nel diritto romano, con particolare riguardo al ruolo da loro ricoperto nei tempi antichi, giungendo successivamente a compiere alcune riflessioni sull’odierna situazione, alla luce di interessanti cambiamenti che sono avuti nella società.

Primariamente è doveroso menzionare quanto sostenuto dall’illustre Maestro Riccardo Orestano circa l’importanza di intraprendere gli studi romanistici tenendo sempre in considerazione «l’insieme dell’esperienza giuridica romana».[1] Per questo motivo è importante ai fini dell’approfondimento del tema prescelto, esaminare non solo le fonti giuridiche ma anche quelle extragiuridiche. Orestano afferma: «Si fanno rientrare nella prima categoria anzitutto i testi – frammenti di scritti di giuristi contenuti nel Digesto e costituzioni imperiali nel Codice, nonché le Istituzioni e le nuove costituzioni di Giustiniano – che compongono quanto verrà detto Corpus iuris, e quanto ci rimane del Codice Ermogeniano, del Gregoriano, del Teodosiano e poi i testi integri o parziali di leggi, senato consulti […] Alle fonti extragiuridiche vengono invece assegnate tutte le altre testimonianze, siano scritti di filosofi, retori, storici, letterati…».[2] Spesso le fonti extragiuridiche sono state considerate come secondarie per la lunga vigenza del Corpus Iuris come unica fonte del diritto.[3]

In realtà è utile per qualsivoglia indagine giuridica, attingere anche dalle opere di filosofi o oratori; ad esempio in questo elaborato si farà riferimento alle Epistole di Seneca, al De oratore di Cicerone, alle commedie di Plauto e Terenzio in quanto hanno fornito dati normativi interessanti. Orestano infatti segue sostenendo che «qualunque altra testimonianza valida ad attingere l’elemento normativo o altri aspetti essenziali della realtà di fatto può e deve essere chiamata a concorrere, in ugual misura e su un piede di uguale dignità ad un’indagine che miri la totalità dell’esperienza romana».[4]

Dopo aver introdotto il metodo più indicato per riflettere su attori e artisti nel sistema giuridico romano, segue la presentazione dei contenuti dell’elaborato, partendo dalla constatazione che il teatro ha da sempre occupato uno spazio rilevante nella vita quotidiana dell’uomo. Dalle prime rappresentazioni a carattere comico e farsesco legate ad ambienti rurali quali ad esempio i versus fescennini, ai ludi romani con i noti spettacoli gladiatori: la storia ci offre testimonianze dell’entusiasmo con cui il popolo partecipava alle rappresentazioni di ogni genere e nel corso del tempo si consolidò un’organizzazione degli spettacoli ben precisa seguita da un curator ludorum.[5]

La cura è un istituto che esprime una preoccupazione, una sollecitudine e in sostanza un complesso di principi necessario per regolare, nel caso considerato, lo svolgimento e la sorveglianza di ogni gioco.6[6]

Una data fondamentale per attestare la nascita di una drammaturgia con trame regolari è il 240 a.C. quando Livio Andronico rappresentò un dramma in latino e fu l’occasione per porre fine alle rappresentazioni iniziali grottesche e inaugurare opere originali con stili nuovi e ordinati. Per uno studio globale sull’attore e sulla sua originaria condizione giuridica è necessario anzitutto specificare le diverse denominazioni latine dell’attore rinvenute nelle fonti e nelle maggiori opere, ad esempio ludio.[7] Questo termine designa il ballerino, il saltimbanco mentre histrio ebbe bensì in origine questo significato ma successivamente con l’avvento di spettacoli caratterizzati da canti e danze, designò l’attore in generale. Con Cicerone si amplia il significato di ludio fino a comprendere coloro che partecipavano come spettatori alle rappresentazioni oppure i gladiatori; nelle fonte giuridiche dell’età repubblicana e nell’editto del pretore invece il termine è stato sostituito da qui artem ludicram faciunt.[8]

Se histrio è un termine usato per indicare un attore qualunque, actor è maggiormente usato per indicare il dominus gregis, ovvero il capocomico di un gruppo di attori, il c.d. grex. Rilevante è inoltre l’utilizzo del termine artifex per indicare sia coloro che esercitavano un mestiere non intellettuale, il faber o l’opifex, sia coloro che erano dediti all’attività teatrale con apprezzabili capacità e cantor per indicare coloro che eseguivano una parte cantata.

Dall’analisi delle diverse denominazioni, notevole è l’uso del vocabolo grex - il cui originario significato è gregge e che in diritto romano e, precisamente nei libri ad Sabinum di Pomponio, è qualificato come corpus ex distantibus[9] - per indicare il gruppo di attori, composto sia da schiavi che da liberti. Nonostante la composizione mista del gruppo e il diffuso disprezzo che in generale agli attori, salvo limitate eccezioni, era rivolto, il discorso non può prescindere dalla constatazione che tutti gli artisti erano e sono “persone”; infatti dalle fonti giuridiche ed extragiuridiche si apprende che tutto il diritto è costituito per le persone, liberi o schiavi e non c’è provvedimento che possa cancellare l’essenza dell’identità persona - homo.[10]

Attraverso lo studio dell’origine della nozione persona nel diritto romano a partire dalle monografie dei più illustri giuristi, si constata che tale vocabolo ha origine teatrale, in particolare dalla maschera teatrale (phersu) per poi annoverare anche il ruolo e la parte. [11]

Persona e maschera sono unite in un connubio lessicale imprescindibile che permette di evidenziare l’essenza del soggetto - artista spesso destinatario di provvedimenti legislativi sfavorevoli. La donna attrice, c.d. mulier scaenica, ad esempio era considerata come una femina probrosa in quanto pudori suo non parcit;[12] per questo motivo furono emanati dei provvedimenti connessi alla lex Iulia et Papia per impedire a senatori e a i loro discendenti fino al terzo grado di sposare donne dedite all’ars ludicram.[13] La figura della mulier scaenica si poneva in contrapposizione alla donna honesta,[14] la quale era pur destinataria di alcune esclusioni ma erano motivate dalla necessaria tutela della sua specifica condizione e del suo fondamentale ruolo nell’ambito della famiglia e dell’educatio. Inoltre le feminae probrosae e quindi anche le attrici, non avevano la facoltà di capere eredità, legati e in generale erano escluse da ogni disposizione testamentaria.

La tradizionale posizione della Chiesa nei confronti di spettacoli, divertimenti che non comportavano onesto svago, era stata sempre di forte repressione, soprattutto se la partecipazione comportava una distrazione dalle pratiche religiose.[15] Nel codice Teodosiano infatti si evidenziano due titoli molto importanti, in particolare il primo è De spectaculis il quale contiene, tra l’altro, una legge CTh 15,5,2 del 386 che proibì ogni spettacolo nei giorni di festività. Al principio tra i padri della Chiesa era diffuso il pensiero che l’ammissione degli attori nelle comunità cristiane comportava una loro profanazione ma successivamente si cominciò ad affrontare il problema della possibile redenzione degli attori e delle attrici attraverso il battesimo ed il titolo De scaenicis contiene numerose Costituzioni a riguardo. La situazione, in particolare per le attrici, mutò con una Costituzione emanata tra il 520-523 da Giustino[16] con la quale l’Imperatore concedeva una restituito natalium alle attrici pentite che avessero abbandonato la professione e come effetto, l’abolizione dei divieti matrimoniali stabiliti dalla lex Iulia et Papia e la possibilità per i figli nati dopo il ravvedimento di acquisire la legittimazione. Il motivo per cui l’attività artistica è stata sempre ostacolata, derivava dalla generale considerazione di una lesione dei boni mores, questi ultimi intesi come gli antichi costumi (mores maiorum) che hanno costituito una base di valori vantaggiosa (boni) su cui si è formato il populus Romanus.[17] I censori[18] avevano il compito di controllare le condotte dei cittadini ed eventualmente sanzionare con la c.d. nota censoria un comportamento riprovevole; la nota oltre a causare il disonore morale poteva comportare nei casi più gravi la degradazione in un ordine inferiore e la cancellazione dagli ordini equestre e senatorio. Gli attori, in virtù dell’attività ritenuta riprovevole, erano colpiti dalla nota d’ infamia.[19]

Il catalogo degli infames reso dall’editto del pretore è stato riunito nel titolo De his qui notantur infamia dei Digesta di Giustiniano. Generalmente infamia (in - famia) indica una diminuzione d’onore, di fama e chi ne è colpito incorre in alcune “incapacità” stabilite dalla legge, ad esempio la perdita della facoltà di postulare, di essere procurator ad lites, l’incapacità di promuovere una actio popularis, il divieto di testamenti factio.[20]

Nel capitolo conclusivo di questa trattazione, si riflette sul cambiamento della condizione giuridica dell’attore nei tempi moderni: dall’antico marchio d’infamia applicato a tutti coloro che avessero varcato la scena e dai numerosi provvedimenti legislativi emanati per arrestare tali attività, alla situazione odierna in cui si assiste ad una riconsiderazione del ruolo dell’attore. Questo cambiamento è stato probabilmente anche veicolato dalla Chiesa e dalle principali associazioni cattoliche, le quali hanno inteso favorire, mediante diverse attività, le produzione teatrali e cinematografiche portatrici di messaggi culturali e valoriali, censurando invece quelle che potessero ledere la sensibilità umana.[21]

Una delle più importanti associazioni cattoliche che ha preso cura di attori e artisti è la Primaria Associazione Cattolica Artistico-Operaia. Fondata nel 1871 per volontà di Papa Pio IX, di Monsignor Domenico Maria Jacobini e del marchese Girolamo Cavalletti, si propone di educare cristianamente artigiani, pittori, attori, operai attraverso diverse iniziative;[22] presidente di questa associazione dal 1929 al 1935 fu Lamberto Vignoli, un giurista poliedrico, un “servo fedele di Cristo” (Pio XII) il quale seppe cogliere a pieno il proposito dell’associazione e maturare la fondamentale intuizione di una Messa degli artisti.[23] L’obiettivo preminante del presente studio è analizzare il cambiamento della condizione dell’attore, studiando la vita, le opere di Lamberto Vignoli e le numerose testimonianze di quanti ebbero l’occasione di entrare in contatto con il giurista; preziose fonti che hanno messo in luce il suo importante proposito di una Messa interamente dedicata agli artisti.

 


PARTE II

Capitolo V

LAMBERTO VIGNOLI: UN GIURISTA POLIEDRICO

Introduzione sull’associazionismo cattolico

 

A questo punto della trattazione, è necessario rivolgere l’attenzione alla condizione giuridica e sociale dell’attore oggi. L’intento prefissato è di analizzare il cambiamento epocale dalla condizione infamante dell’attore e nei tempi antichi e attraverso i secoli sino ad arrivare ai tempi moderni e contemporanei con una considerazione importante di questo ruolo. Potrebbe aver giocato un ruolo decisivo ad attribuire rilevanza ed esaltare il ruolo dell’attore e quindi dare peso al lavoro, la considerazione operata attraverso le più importanti associazioni cattoliche, in particolare la Primaria Associazione Cattolica Artistico-Operaia.

Fondata nel 1871 per volontà di papa Pio IX, di Monsignor Domenico Maria Jacobini e del marchese Girolamo Cavalletti, l’artistico-operaia si propone di educare cristianamente artigiani, pittori, attori, operai attraverso diverse iniziative che oggi si consolidano in mostre d’arte, concerti musicali, convegni.[24]

Presidente di questa associazione dal 1929 al 1935 fu Lamberto Vignoli, un giurista poliedrico, un “servo fedele” di Cristo, il quale seppe cogliere a pieno il proposito dell’associazione e maturare la fondamentale intuizione di una Messa degli artisti.

Alcune lettere scritte successivamente alla sua morte, hanno messo in luce, in maniera più o meno dettagliata, la sua rilevante intuizione per una celebrazione eucaristica interamente dedicata agli artisti.[25] Inoltre Vignoli, durante le sue attività di presidente dell’Azione Cattolica e del Centro Cattolico Cinematografico, seguì il proposito di papa Ratti di un apostolato esteso anche alla “buona stampa” e al “cinema”.[26]

I primi anni del pontificato di Pio XI furono caratterizzati infatti dall’ampia diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione, tra i quali anche il cinema, ed i segretariati della moralità già esistenti assunsero una struttura unitaria verso la metà degli anni Trenta, per garantire un efficiente controllo di tutte le pellicole ed evitare la diffusione di messaggi contrari alla moralità pubblica.[27]

Tra i numerosi necrologi scritti a Lamberto Vignoli, si legge dalla redazione della Rivista del Cinematografo, che nonostante le diverse attività intraprese, ha contribuito anche alla «bonifica del cinema» che è stato il grande auspicio dell’Enciclica Vigilanti Cura.[28] Si comprende che Vignoli fu interessato al mondo dello spettacolo in ogni sua forma, cercando di diffondere l’importanza di un’attività artistica accompagnata da “preghiera e sacrificio”. Attraverso lo studio di queste testimonianze, della vita e delle opere di Lamberto Vignoli, si vuol mettere in luce l’originaria attenzione che la Chiesa Cattolica ha dedicato agli artisti, una protezione che seguirà fino ai nostri giorni, nel riconoscimento dello spettacolo come un mezzo per creare - seguendo le parole di San Giovanni Paolo II - “epifanie delle bellezze”.

 

1. Il “buon servo fedele”

 

L’affascinante figura del Cavaliere di Gran Croce Lamberto Vignoli (Scandriglia 1878-Roma 1941) è ben illustrata dai numerosi necrologi scritti da quanti ebbero l’occasione e l’onore di conoscerlo. Questi elogi sono stati amorevolmente raccolti dalla sua consorte in un libro, per ricordarlo ad un anno dalla sua dipartita.[29]

Il Card. Giuseppe Pizzardo, che insieme alla Madre Luigia Tincani ha fondato l’università Lumsa, definisce Vignoli un «uomo il cui soprannaturale nobilita tutte le doti ed le azioni e le esalta e le perfeziona»,[30] Vincenzo del Giudice invece, noto professore di diritto ecclesiastico sottolinea la sua “innata modestia“ e la “grande nobiltà di cuore ”.[31] Diverse espressioni per mettere in luce una personalità piena di interessi; uomo mite, umile, illuminato da una profonda fede che lo ha guidato in tutte le attività della sua vita. Per questo motivo è stato definito da S.S. Pio XII il “buon servo fedele”:[32] attivo cultore del diritto e della politica, fu un avvocato civile e concistoriale, sindaco del suo paese natale, Scandriglia in provincia di Rieti (1915-18) ma soprattutto presente nelle associazioni cattoliche, in particolare come presidente della Primaria Associazione Cattolica Artistico-Operaia, (1929-1935), presidente della giunta diocesana di Roma dell’Azione Cattolica (1932-35) e poi presidente nazionale della stessa (1936-40).[33] Fu inoltre presidente del Centro Cattolico Cinematografico dal 1936 istituito per volontà di papa Pio XI con l’enciclica “Vigilanti cura ”, presidente mostra Intel stampa cattolica 1936-37, presidente cdm dell’Avvenire d’Italia di Bologna e l’Avvenire di Roma.[34]

Il Card. Giuseppe Pizzardo, a proposito dell’attenzione di Vignoli per la “buona stampa” ed il quotidiano cattolico asserì: «In questo arduo compito lo guidavano un raro equilibrio e una pronta sensibilità su ciò che si può dire o non dire; sul modo in cui si deve dire».[35] Seguì sottolineando come «tutti i problemi della vita cristiana attirarono la sua attenzione. Ricordo ad esempio la “Messa degli artisti”; altresì la “difesa della moralità e del buon costume”».[36] In maniera più specifica, Salvatore Salvatori, noto educatore italiano, ricordò la sua iniziativa di una “Messa degli artisti dello spettacolo” e di una “Pasqua degli operai”.[37]

Inoltre rilevante è l’interesse di Vignoli per i temi romanistici ben evidenziato nella sua monografia Il “ favor piae causae ” nel diritto giustinianeo. Come ha sottolineato Baccari nel convegno in sua memoria tenutosi a Scandriglia il 28 maggio 2016, Vignoli è stato una personalità poliedrica, espressione della classe dei giuristi esistenti a cavallo tra il 1800 ed il 1900, i quali si proiettavano al futuro tenendo ben presente i “principi” del passato.[38]

La sua vita fu caratterizzata da una costante ricerca del Regno di Dio in tutte le sue attività, in particolare credeva nelle associazioni cattoliche come un modo per attuare un unione solida e duratura tra i cristiani. Invitava codesti ad essere umili e misericordiosi e a seguire sempre il modello di sacrificio e zelo del Signore. Consapevole della finitudine dell’esser umano, le sue massime erano esortative di una vita che deve essere sempre vissuta come se si dovesse morire all’istante e lavorare, sacrificarsi come se non si dovesse mai morire, operando in silenzio, praticando la carità e devolvere “Tutto per il Papa”.[39]

 

 

2. Avvocato concistoriale e cultore del diritto

 

La formazione di Lamberto Vignoli fu curata, fin dalla più tenera età, da scuole di matrice francescana e seguendo questo ordine decise di intraprendere gli studi ecclesiastici.

Assiduo frequentatore della Società Italiana Gioventù cattolica, collaborò nelle attività di carità, di educazione morale e nelle opere di religione e maturò inoltre la passione per la carriera forense.[40]

Si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza ed ebbe l’occasione di iniziare a praticare la professione di avvocato, così desiderata, quando difese il terziario francescano Giulio Salvatori. Iscritto all’albo degli avvocati, si interessò al diritto civile, al diritto romano e al diritto canonico.[41]

L’origine della figura dell’avvocato concistoriale è da attribuire a San Gregorio Magno,[42] nel VI secolo, quando stabilì che sette difensori dovevano patrocinare le cause presso la Santa Sede e la Curia Romana . Praticare questa professione significava entrare a far parte delle persone in più stretto contatto con il Papa; l’avvocato concistoriale era considerato dunque un familiare, un parente del Santo Padre. Inoltre aveva il prestigioso incarico di pronunciare discorsi in occasione di beatificazioni e poteva anche conferire lauree in utroque iure. Con il Concilio Vaticano II la carica fu abolita e furono istituti Avvocati presso la Curia Romana e Avvocati della Santa Sede. Il legame forte di Vignoli per la sua terra d’ origine, lo condusse ad intraprendere l’attività politica. Si candidò a sindaco di Scandriglia all’indomani della prima guerra mondiale e divenne il primo cittadino la cui carica non era più nominativa ma elettiva.[43]

Iniziò un programma amministrativo basato sulla partecipazione popolare (ascolto, riflessione, progetto, azione) e sulla tutela - valorizzazione del territorio.

Motivato da queste nobili intenzioni, fu uno dei promotori dell’Unione Sabina, con la quale si chiedeva ˗ e di fatto si ottenne - una nuova provincia, per rafforzare l’identità dei sabini. Si costituì Rieti e attraverso l’Unione Sabina, la sua amata terra, entrò a far parte della Regione Lazio.[44]

 

3. Presidente della Primaria Associazione Cattolica Artistico - Operaia

 

Lamberto Vignoli è stato presidente della Primaria Associazione Cattolica Artistico-Operaia dal 1929 al 1935.[45] L’artistico - operaia rappresenta una delle numerose associazioni cattoliche sorte per volontà papale. In particolare questa associazione è stata fondata nel 1871 da papa Pio IX con la collaborazione di monsignor Domenico Maria Jacobini e del marchese Girolamo Cavalletti.[46]

Lo statuto stabilisce lo scopo primario dell’associazione: opporre un argine al torrente di mali che minacciano in specie le numerose classi degli artisti ed operai, stringendo tutti quelli, ai quali è a cuore la fede e l’onestà, in un gran corpo di arti e mestieri.[47]

L’associazione si prefisse l’obiettivo di diffondere il messaggio cattolico tra tutti i soci rappresentanti di mestieri artistici e operai, affinché potessero conformare la loro vita, nella fede, nella carità e nella mutua comprensione. Come ben illustra S.S. Pio XII nel discorso pronunciato per celebrare i primi 80 anni dell’associazione, l’origine deriva dal modello delle Università medievali di arti e mestieri “quando esse decaddero per logoramento interno e per cause esterne di perturbazioni politiche.”[48] La corporazione nacque per provvedere alla “formazione cristiana e alla tutela dei loro interessi in arte;[49] il Santo Padre invitava l’associazione a preparare la via del Signore “affinché possa entrare e dimorare.”[50]

La luce del messaggio cattolico ha ispirato le iniziative intraprese dall’associazione quali corsi d’istruzione, qualificazione, formazione professionale ed artistico, centri studio per l’insegnamento del teatro, della musica, della produzione cinematografica, corsi di artigianato, l’istituzione della Scuola Superiore di Storia e Critica dell’Arte e di Sociologia della Cultura, corsi di artigianato e di architettura, la fondazione di una Cassa di risparmio Artistico Operaia (1886) e molte altre.[51]

Oggi queste attività sono intraprese da altri enti ma l’associazione organizza concerti musicali, convegni, mostre d’arte e i suoi soci sono impegnati in mansioni d’ordine in occasione delle udienze papali in Vaticano.[52] Papa Giovanni XIII nel suo discorso a celebrazione dei 90 anni dell’associazione in questione e della Primaria Società Cattolica Promotrice di Buone Opere affermò: «Proseguite tutti con pace, con slancio generoso di buone opere nel rispetto delle tradizioni antiche e nella ricerca di quegli adattamenti di ordine pratico che riescono a miglior profitto per le parrocchie e per le singole anime».[53]

L’associazione ha dedicato tutte le sue attività al mondo degli artisti, rappresentando un primario esempio di promozione della fede che vedrà successivamente il consolidarsi di una Santa Messa domenicale celebrata in loro onore, nota Messa degli artisti.

Vignoli fu presidente dell’associazione per diversi anni ed essendo stato una personalità poliedrica, non sorprende il suo coinvolgimento, unito da passione e sacrificio, anche nei confronti del mondo degli artisti. Dal Bollettino ufficiale dell’associazione “ Fede e lavoro” dei mesi novembre - dicembre 1952, si legge un articolo sulla presidenza di Vignoli. Nell’articolo si mettono in luce le sue grandi qualità nel riuscire a far fronte ad una grave crisi interna all’associazione preoccupandosi di coinvolgere tutti i soci all’elettorato e all’eleggibilità. Ottenne la modifica dello statuto - ancora oggi in vigore - e si dispose che i soci dovevano eleggere, tra coloro che avevano ricoperto incarichi sociali, 60 delegati che avrebbero successivamente nominato il Consiglio di Presidenza, ovvero l’organo direttivo. L’articolo sottolinea l’interesse di Vignoli nel dedicare diverse giornate all’ascolto dei soci per sentire i loro bisogni e cercare nuove idee per attività e opere.[54] A proposito dell’associazione affermava: «Il nostro campo d’azione è ben definito dallo statuto sociale, e lo scopo dell’associazione è quello di mantenere e promuovere la fede cattolica e la buona morale fra i soci, di giovare loro ed ai loro figli nella educazione ed istruzione, con lo spirito cristiano di armonia sociale, e di portare loro aiuto nelle malattie». Durante la sua presidenza furono riprese le attività dell’oratorio festivo e dell’istruzione ecclesiastica ma anche delle scuole professionali e artistiche; riprese la produzione teatrale, ricostituita la “sezione giovani” e l’opera del bollettino fede e lavoro.[55]

 

4. Presidente dell’Azione Cattolica e del Centro Cattolico Cinematografico

 

Lamberto Vignoli fu presidente della giunta diocesana di Roma dell’Azione Cattolica (1932-35) e poi presidente nazionale della medesima (1936-40).[56] Svolse la sua attività durante i pontificati di Pio XI e Pio XII e furono anni in cui l’Azione Cattolica maturò la sua più concreta identità. La grande rilevanza dell’attività di Vignoli nell’Azione Cattolica - e successivamente come presidente del Centro Cattolico Cinematografico - si comprende attraverso una ricostruzione essenziale della storia dell’associazione.

Questa grande associazione cattolica laicale, inizialmente nota come Società della Gioventù Cattolica, nacque nel 1867 su idea di due studenti universitari, Mario Fani e Giovanni Acquaderni, la quale si proponeva di riunire i cattolici in un programma comune di preghiera, azione e sacrificio.[57] Affinché l’associazione potesse raggiungere pienamente l’obiettivo auspicato, fu istaurata dal 1875 l’Opera dei Congressi, che comprendeva diverse sezioni in cui venivano raggruppati i cattolici, a tutela dei loro diritti e interessi di matrice religiosa.[58]

Il persistente contrasto tra cattolici intransigenti e innovatori, condusse Pio X alla soppressione dell’Opera, e con l’Enciclica “Il fermo proposito” riorganizzò il movimento cattolico sul modello delle Unioni Professionali: Unione Popolare, Unione economico –sociale, Unione elettorale e l’Unione fra le donne cattoliche.[59] Casella asserisce che il 1919 fu un anno fondamentale perché «segna l’inizio dell’AC modernamente intesa cioè con una fisionomia e con una visione del ruolo e della funzione del laicato nella Chiesa e nella società civile diverse da quelle che avevano caratterizzato il vecchio movimento cattolico».[60] Il pontificato di Benedetto XV fu caratterizzato dalla definizione del rapporto tra Azione Cattolica e politica,[61] rapporto difficile spesso oggetto di contrasti che perdureranno anche negli anni successivi, con Pio XI, fino alla più ostica vicenda con il Partito Nazionale Fascista.

All’indomani della nascita del Partito Liberale Italiano, destò sconcerto il fatto che i cattolici potevano liberamente aderirvi.[62] Per chiarire il ruolo assunto dal partito, interverranno accordi tra Don Luigi Sturzo, suo fondatore, e i responsabili dell’Azione Cattolica. I termini di riferimento del rapporto saranno di aconfessionalità del partito e apoliticità dell’Azione Cattolica.[63] Il programma del partito prevedeva essenzialmente libertà religiosa e d’insegnamento, la difesa della famiglia, il decentramento amministrativo ed il riconoscimento giuridico delle classi;[64] l’Azione Cattolica invece maturò il proposito di porsi «oltre e al di sopra di ogni problema di ordine puramente materiale e politico». Il Conte Dalla Torre spiegò il concetto di apoliticità dell’Azione Cattolica: «L’Azione Cattolica resta integra al suo lavoro e ai suoi scopi; né ha rinunciato, né rinuncia, ad esprimere il suo pensiero; a fissare i punti programmatici, ad esigerne la osservanza da parte dei cattolici militanti, in tutte quelle questioni e problemi che riflettono, in qualsiasi campo, interessi religiosi e morali del popolo; senza per questo voler disciplinare, come non ha fatto mai per l’addietro, fatti e attività meramente politiche».[65]

I rapporti tra Azione Cattolica e Partito Popolare Italiano furono sempre tesi e Pio XI continuò seguendo l’indirizzo creato dal suo predecessore e passando alla storia come il “Papa dell’Azione Cattolica”. A tal proposito, Casella riprende un discorso pronunciato dal Cardinal Montini nel 1957 il quale aveva sostenuto che fu Pio XI «a darle il suo volto specifico, a modellarla, a definirla, ad inserirla nella vita ecclesiastica, a difenderla, ad organizzarla, per l’Italia e le altre Nazioni».[66]

L’Azione Cattolica con Pio XI è riorganizzata: lo statuto del 1923 introdurrà quattro associazioni: Società della Gioventù Cattolica Italiana, dal 1931 definita Gioventù Italiana di Azione Cattolica; la Federazione Italiana Uomini Cattolici e Unione Femminile Cattolica Italiana. Vignoli fu presidente della Fuci.[67] Pio XI articolò l’Azione Cattolica come una grande famiglia «nella quale tutte le componenti, pur avendo finalità proprie e specifiche, lavorano a un unico scopo: la “restaurazione cristiana” della società, cioè l’avvento del Regno di Cristo negli individui e nelle famiglie che la compongono».[68] Inoltre dotò l’Azione Cattolica di una solida struttura gerarchica. La giunta centrale restò organo di direzione e coordinamento dell’Azione Cattolica ma furono creati diversi segretariati tra i quali scuola, cultura, moralità e nel 1925 l’Istituto Cattolico Attività Sociali (ICAS) assunse il compito di curare l’organizzazione delle Settimane sociali dei cattolici italiani. In quel periodo ci furono le prime pubblicazioni del “Bollettino ufficiale” dell’Azione Cattolica e Vignoli ne fu Presidente dal 1936 al 1940.[69]

Il pontificato di Pio XI fu animato dalla volontà di creare l’unità nella molteplicità dei cattolici. Spesso il Santo Padre utilizzò le espressioni: collaborazione, cooperazione, aiuto, ausilio e l’azione cattolica definita come «partecipazione, larga, ampia, efficiente del laicato all’apostolato della Chiesa».[70]

Gli scopi dell’Azione Cattolica alla luce dell’opera di Pio XI e successivamente di Pio XII furono ben compresi e applicati da Vignoli nel suo programma, in particolare in questi principi: attuare fra i cattolici la massima unità e concordia, cercare il Regno di Dio e imitare Cristo nella vita di preghiera, sacrificio e zelo.[71] Pio XI sosteneva: «Nobilissimo è il fine dell’Azione Cattolica, poiché coincide con la finalità stessa della Chiesa, secondo il motto: La pace di Cristo nel Regno di Cristo; Pax Christi in Regno Christi».

Seguendo il pensiero di Pio XI, «l’Azione cattolica non è di ordine materiale ma spirituale, non di ordine terreno ma celeste, non politico ma religioso». Ciò non significa che l’Azione Cattolica si doveva occupare solo di attività prettamente religiose, ma come già sostenuto da Benedetto XV, dal Conte Dalla Torre e riaffermato da Pio XI in queste parole «non c’è campo morale, non c’è campo umano nel senso più nobile della parola, dove l’Azione Cattolica non possa trovare il suo posto, sotto la guida, sotto il comando immediato della Gerarchia».[72] Tra i concetti più importanti evidenziati da Pio XI vi era lo spirito di pietà «che dev’essere fondamento, alimento, corona della nostra vita» su cui «poggia la santificazione individuale e quella di tante anime»; l’apostolato di preghiera «è sempre il primo, più facile e più importante apostolato, che è a tutti possibile e a nessuno precluso, e che è il mezzo più potente ed infallibile»: la formazione e cultura religiosa intesa come “buona cultura”, cioè non erudizione di cose di nessun valore o di valore scadente ma buona positivamente, cioè ben scelta; spirito missionario per la “dilatazione e stabilizzazione del Regno di Cristo nelle anime.”[73] Rilevante il concetto di apostolato che Pio XI non si limitò a riferire alla preghiera ma anche alla “parola”, alla “propaganda”, alla “buona stampa”, al “cinema”, alla “letizia cristiana” in ambito specifico agli “uomini” e alle “donne”.[74] Vignoli per l’incarico assunto, si trovò a dover riflettere sul concetto di apostolato, consolidando il suo interesse allo spettacolo, al cinema, alla buona stampa, così come già evidenziato negli anni trascorsi da Presidente della Primaria Associazione Cattolica Artistico-Operaia. Un apostolato che metteva in luce un connubio tra religione e spettacolo, unione necessaria per una “buona attività artistica”, come veicolo di cultura, progresso, strumento di unione, condivisione e preghiera.[75] Dalla Primaria Associazione Cattolica Artistico-Operaia al Pontificato di Pio XI, caratterizzato anche dalla fondamentale Enciclica sullo spettacolo “Vigilanti cura ”, si consolidò l’obiettivo di diffondere il messaggio cattolico a tutti coloro che erano dediti all’attività teatrale, cinematografica, musicale, pittorica, architettonica, gettando le basi per una Santa Messa in loro onore che verrà approfondita nelle pagine successive.

In una lettera scritta dalla redazione della Rivista del Cinematografo all’indomani della morte di Vignoli si legge: «Alla Presidenza del Centro Cattolico Cinematografico egli ha arrecato, come dovunque, il suo metodo: attuazione scrupolosa e disciplinata, ma attiva e illuminata delle direttive superiori. Per il Centro – diceva - è facilissimo regolarsi: basta rileggere, meditare e applicare la Enciclica Vigilanti Cura».[76] L’Enciclica fu promulgata il 29 giugno 1936 ed indirizzata all’ Episcopato degli Stati Uniti sulla difficile situazione degli spettacoli cinematografici. Pio XI era preoccupato della diffusione delle cattive produzioni ed era necessario un intervento a tutela della moralità della “ricreazione del popolo”.[77]

Il Pontefice si dilungò sul concetto di ricreazione in queste parole: «La ricreazione infatti nelle sue molteplici forme è divenuta ormai una necessità per la gente che si affatica nelle occupazioni della vita, ma essa deve essere degna dell’uomo ragionevole e perciò sana e morale, deve sollevarsi al grado di fattore positivo di bene e suscitatore di nobili sentimenti. Un popolo che nei suoi momenti di riposo si dedica a divertimenti che offendono il retto senso della decenza, dell’onore, della morale, a ricreazione che riescono occasioni di peccato, specialmente per i giovani, si trova in grave pericolo di perdere la sua grandezza e la stessa potenza nazionale».[78]

La preoccupazione di Pio XI era rivolta soprattutto agli spettacoli cinematografici i quali hanno destato la curiosità di moltissime persone comportando un aumento sempre più elevato dei frequentatori, lo sviluppo delle sale e insieme a fattori tecnici e psicologici ne hanno realizzato “il mezzo più potente di influsso sulle moltitudini.” Invitava alla vigilanza e a lavorare per far diventare il cinematografo “prezioso strumento di educazione ed elevazione dell’umanità.” Con l’Enciclica Pio XI inaugurava il Centro Cattolico Cinematografico, la cui Presidenza è stata affidata dal 1936 al 1940 a Vignoli. Il Centro si propone la diffusione della “Crociata bandita dal Santo Padre per il film morale”[79] ovvero collaborare con le case produttrici per la moralizzazione dell’attività, soprattutto quando una determinata produzione affronti temi religiosi;[80] curare la stampa cattolica affinché questa possa dedicarsi alle questioni di largo interesse;[81] provvedere con un proprio organo alla segnalazione, alla recensione e alla classificazione delle pellicole;[82] assistere le varie sale cinematografiche anche attraverso un organo specifico diocesano.[83] Con la Vigilanti Cura, si creò sotto la direzione della Presidenza nazionale dell’Azione Cattolica, un “Segretariato Centrale per il Cinema“ affinché potesse guidare i cattolici nelle attività cinematografiche e incoraggiare produzioni rispondenti ad interessi di matrice religiosa. Come organo del Segretariato, è stato istituita la Rivista del Cinematografo.[84] Nella lettera scritta dalla Rivista a Vignoli, successivamente alla sua morte, si legge che in veste di Presidente del Centro Cattolico Cinematografico ha operato seguendo pedissequamente gli insegnamenti dell’Enciclica, in particolare nell’opera di “bonifica del cinema che è l’auspicio e il desiderio augusto della Venerata Lettera.”[85] Vignoli seguì i principi delineati dall’ Enciclica e si occupò anche della “buona stampa”.

In numerose lettere scritte ai Presidenti dei maggiori quotidiani cattolici, quali L’avvenire d’Italia di Bologna e di Roma, L’eco di Bergamo, Il nuovo cittadino di Genova, sottolineò l’importanza di trattare temi di comune interesse preoccupandosi anche, tramite l’Ufficio Centrale, di inviare articoli su temi di cui la stampa quotidiana non tratta.[86] Vignoli sosteneva: «Deve essere un imperativo per ogni dirigente di Azione Cattolica l’invito a sostenere e diffondere il giornale cattolico; deve costituire una premessa e una preoccupazione pregiudizievole del nostro apostolato, la cura di formare in ogni associato di A. C. la coscienza di questa fondamentale necessità».[87]

Considerava la stampa «strumento poderoso e insostituibile dell’apostolato, ed affermazione dei valori del cattolicesimo nella nostra Patria, figlia prediletta della Chiesa».[88] Come presidente dell’Azione Cattolica dovette curare anche l’attività del Bollettino ufficiale, considerata come unica pubblicazione ufficiale dell’A.C. contenente “tutti gli atti destinati al pubblico ed in particolare a tutte le associazioni e organi di azione cattolica”.[89] Tra i numerosi incarichi, fu anche presidente della Mostra Intel stampa cattolica (1936-37) e presidente cdm L’Avvenire d’Italia di Bologna e L’Avvenire di Roma.[90]

Durante la Presidenza di Vignoli il fascismo tornò a risollevare problemi. Diversi sono stati i rapporti nel corso del tempo tra A.C. e fascismo. Dal 1922 al 1925 vi era una fase di attesa e di riserbo, senza alcuna presa di posizione da parte dell’Azione Cattolica, dal 1926 al 1931 un rapporto di collaborazione ma nella distinzione, ovvero senza una commistione con le opere del fascismo.[91] I contrasti iniziarono all’indomani dell’entrata in vigore dei Patti lateranensi, in particolare l’art 43 del Concordato stabiliva che l’attività dell’Azione Cattolica è riconosciuta «al di fuori di ogni partito politico e sotto l’immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l’attuazione dei principi cattolici».[92] La crisi con il Partito Fascista condusse alla distruzione dei circoli giovanili nel 1931 essendo l’educazione della gioventù motivo di incompatibilità con l’Azione Cattolica e Pio XI promulgò l’Enciclica “Non abbiamo bisogno” come protesta nei confronti del regime.[93] Dal 1931 al 1937 i rapporti migliorarono tanto che Casella definisce questo periodo come “gli anni del consenso” in quanto iniziò, da parte dell’A.C., una propaganda a sostegno della politica demografica del fascismo e guardò con favore anche la guerra d’Africa.[94] La crisi tornò durante la presidenza di Vignoli e riguardava la tassa per le radioaudizioni e la compatibilità tra il tesseramento all’ A.C. e al Partito Nazionale Fascista.[95] Il 27 agosto 1938 iniziò una corrispondenza tra Vignoli e Starace motivata dall’intento di consegnare al segretario del partito numerose liste di membri dell’A.C. esclusi dal partito. Pio XI più volte aveva manifestato la sua volontà di scomunicare il fascismo e questo condusse ad un nuovo accordo tra A.C. e P.N.F. dal quale derivò un nuovo statuto ed una nuova organizzazione dell’associazione cattolica. Il fascismo, nel frattempo, restituì le tessere e ristabilì posti di lavoro per coloro che ne erano stati privati.[96] Al centro di ogni disputa era la l’educazione intesa dal partito in senso di fascistizzare la religione e la chiesa.[97] Per Vignoli, l’educazione non era uno strumento politico ma la formazione doveva necessariamente riguardare la persona.[98] Vignoli credeva nella fraternità, si prese cura degli orfani in quanto anche lui condivise la medesima esperienza e cercò sempre, in ogni attività di porre “la persona al centro.”[99]

 

A) La Messa degli artisti

 

Lamberto Vignoli seppe cogliere a pieno il proposito della Primaria Associazione Cattolica Artistico – Operaia e l’apostolato di Pio XI maturando la fondamentale intuizione di una Messa degli artisti.

Il ritrovamento di alcuni necrologi scritti da personalità illustri, colleghi e amici del giurista, contenuti in una bellissima monografia stampata dalla sua consorte in occasione del primo anniversario della morte, è stato fondamentale per ripercorrere le origini della Messa. Infatti anche se ufficialmente esordì nel 1941 su iniziativa di Mons. Ennio Francia e di un gruppo di artisti, alla luce delle preziose testimonianze rinvenute, si è potuto constatare che la Messa degli artisti fu invece un’originaria intuizione di Lamberto Vignoli. Il Card. Giuseppe Pizzardo, ad esempio, ricordò Vignoli come una personalità impegnata in diversi ambiti e a tal proposito indicò, in modo generico, l’attenzione del giurista alla Messa degli artisti: «Mi sarà permesso un semplice accenno alle cure dedicate alla buona stampa ed al quotidiano cattolico. In questo arduo compito lo guidavano un raro equilibrio, e una pronta sensibilità su ciò che si può dire o non dire: sul modo con cui si deve dire. Non solo la buona stampa, ma tutti i problemi della vita cristiana attirarono la sua attenzione. Ricordo ad esempio la “Messa degli Artisti“; ricordo altresì la “difesa della moralità e del buon costume”».[100]

Salvatore Salvatori invece in maniera più specifica celebrò Lamberto Vignoli come un Apostolo moderno «che ha saputo tentare tutte le vie nuove possibili pur di venire incontro alle anime e loro indicare l’unica via che conduce a Gesù, e son sue le iniziative della “Pasqua degli operai“, della “Messa degli artisti dello spettacolo“, dei Corsi di cultura per professionisti…».[101] Dalla lettura delle fonti, risulta interessante l’affermazione di Salvatori di un’iniziativa di Vignoli per una Messa degli artisti dello spettacolo che ci permette di cogliere un cambiamento radicale nella considerazione dell’attore. Se l’attore nell’antica Roma era colpito dalla nota d’ infamia, nel corso del tempo anche per merito di tanti giuristi - e nel caso affrontato di Vignoli - presbiteri, pontefici, si è avvertita l’esigenza di avvicinare attori e artisti alla religione cattolica, chiamati a realizzare, come ha asserito San Giovanni Paolo II, “epifanie delle bellezze”.

L’interesse alla diffusione della parola del Signore alla classe di artisti, era nota già negli anni in cui Vignoli dedicava la sua opera come Presidente della Primaria Associazione Cattolica Artistico-Operaia e poi, riuscì con il Centro Cattolico Cinematografico a mettere in pratica il contenuto dell’ Enciclica Vigilanti Cura, prendendo cura degli spettacoli artistici e della buona stampa. Il riferimento della lettera di Salvatori alla “Messa degli artisti dello spettacolo ” è importante; oggi semplicemente la Messa è indicata come “Messa degli artisti.” Con questa considerazione possiamo supporre: o l’originaria intuizione di Vignoli riguardava una Messa dedicata allo spettacolo e dunque ad attori, ballerini, musicisti che si esibivano in pubblico e che Ennio Francia abbia poi ricreato una Messa unica per tutti gli artisti, comprendendo anche scultori e pittori, oppure considerare le due celebrazioni separatamente, senza alcuna connessione. Ad oggi non è possibile ricostruire l’eventuale legame di Vignoli - Francia data la segretezza delle fonti ed occorre lasciare questo aspetto ad un’analisi futura. Ciò che preme rilevare è che l’intuizione di Vignoli dichiarata da Salvatori e in maniera generica dal Card. Pizzardo, sottolineò un proposito di apertura e forte considerazione verso un mondo che per secoli è stato oggetto di forti repressioni e che ci permette oggi di cogliere l’essenza della persona attore dietro la maschera e dietro denominazione generale di grex.[102] Dalle fonti pervenute è possibile illustrare la c. d. Messa degli artisti che ufficialmente esordì nel 1941 a cura di Mons. Ennio Francia ed un gruppo di storici d’arte e di studiosi che si riuniva a Piazza di Spagna, precisamente nella casa di Alfredo Biagini.[103]

Ennio Francia è stato un presbitero, scrittore, critico d’arte e musicologo nato a Roma nel 1904. Nonostante l’originaria intuizione del Vignoli, Ennio Francia è conosciuto nella storia come il “Prete degli Artisti”, celebrando la prima Messa degli Artisti domenica 23 marzo 1941 alle ore 12 nella Chiesa Santa Maria in Via Lata, al palazzo Doria, alla presenza di importanti personaggi quali Petrassi, Giuganino, Sobrero, Eroli, Anderson, Somma, Bartoli etc.[104]

Ogni artista era dedito ad un’attività specifica: i musicisti accompagnavano la celebrazione con la musica, pittori e scultori illustravano il Vangelo con i disegni, altri raccoglievano le offerte.[105] Diverse iniziative intraprese anche al di fuori della celebrazione; nel 1943 furono organizzati una serie di concerti spirituali nell’Oratorio del Borromini, nel 1946 nella Galleria Roma, a via Sicilia, una Mostra a tema religioso. Il movimento della Messa degli artisti si estese in altre città Italiane quali Milano, Bologna, Napoli.[106] Nel 1953 la Messa fu definitivamente trasferita nella Basilica di Santa Maria in Montesanto ma la sua condizione era deplorevole e per questo iniziarono i lavori di restauro che terminarono nel 1972.[107]

In questo stesso anno il Card. Vic. Angelo dell’Acqua, in accordo con la Segreteria di Stato affidò l’assistenza spirituale della Basilica a Mons. Francia e successivamente con un dispaccio a lui rivolto, la Segreteria di Stato indicava come Rettore della Basilica, il presidente del Comitato, ossia Francia. Già nel 1952 era stato approvato lo statuto che dichiarava la Messa degli artisti come ente di culto[108] e da questo si legge che «ha per scopo l’assistenza spirituale e morale degli artisti, e provvede alla celebrazione delle Messe Festive e ai corsi d’istruzione e formazione religiosa. L’ente si propone secondariamente l’incremento dell’attività artistica e l’assistenza benefica secondo lo spirito cristiano».[109]

 

 

5. L’interesse per i temi romanistici: Il “favor piae causae” nel diritto giustinianeo.

 

A) La “Causa pia

 

Il “favor piae causae” nel diritto giustinianeo è una monografia scritta da Lamberto Vignoli e pubblicata nel 1938. L’interesse di Vignoli per i temi romanistici lo condusse ad approfondire il tema delle piae causae ovvero disposizioni testamentarie, donazioni, fondazioni a scopo pio ed il regime giuridico di favore applicato.[110] Alla luce di un’ampia analisi del codice giustinianeo, Vignoli affermò l’influenza del Cristianesimo in molti istituti del “sistema giuridico - romano religioso”, in particolare nelle piae causae.[111]

Innanzitutto causa pia è la disposizione testamentaria o la donazione a scopo pio[112] ma anche «l’opera, l’istituzione, la fondazione, prevista e realizzata per effetto della disposizione testamentaria o della donazione a scopo pio».[113] L’autore mise in luce l’aspetto “soggettivo” della disposizione così come deriva dalla volontà dal testatore e l’opera dal punto di vista “oggettivo”, nella significazione riportata dai Glossatori.[114] La nozione di causa pia che si sviluppò nel diritto giustinianeo è così ampia, non potendo prescindere dagli aspetti menzionati.

Dopo aver analizzato questa definizione, è necessario comprendere come si è esteso il fenomeno delle istituzioni caritatevoli, partendo dalla constatazione che la Chiesa si è sempre occupata di prestare aiuto ai bisognosi. Vignoli affermò: «La carità è classificata tra le virtù teologali; è dominante l’insegnamento: dirige proximum tuum sicut te ipsum».[115] Nel corso del V-VI secolo diversi sono stati i lasciti in favore di civitas o municipium;[116] rari invece nei confronti di istituzioni caritatevoli.[117]

L’assistenza che veniva garantita a Roma era inizialmente volta ad evitare sommosse popolari, successivamente grazie a Antonino Pio e Marco Aurelio nacquero le prime istituzioni alimentarie a favore dei fanciulli.[118]

Piano piano le forme di assistenza cambiarono e se ne occuparono sempre più i privati come dovere spirituale e morale.[119] Affinchè le istituzioni caritatevoli potessero esercitare le normali funzioni, era necessario il riconoscimento come persone giuridiche o che fossero sotto la dipendenza di altra persona- ad esempio la Chiesa.[120] Vignoli citava i collegia funeratia come strumento per “salvaguardare le associazioni cristiane“,[121] e seguì asserendo: «È così da ritenersi che attraverso questi “collegia “ si possedesse e si amministrasse anche quella parte del patrimonio destinato ai poveri e che fino dai primordi della chiesa certamente dovette essere distinto da quello destinato al culto».[122] Solamente dopo l’editto di Milano in particolare con la Costituzione di Costantino del 321 le singole chiese acquisirono la capacità di ricevere per testamento.[123] In particolare si diffusero i legati sub modo fatti alla Chiesa in cui vi era il soggetto di diritto che si occupava dell’eredità e prescrizioni specifiche per accogliere quanto disposto dal testatore circa la categoria dei beneficiari.[124] Tra il V e VI secolo nacquero ptocotrofii, nosocomii, senodochii, gerontocomii, orfanatrofi e brefotrofi.[125]

 

B) Il concetto di “favor piae causae”

 

Il favor piae causae nasce per volontà di Giustiniano e si caratterizzò per attribuire un regime privilegiato alle piae causae. In particolare nei confronti di queste non si applicavano le formalità richieste per i testamenti e per le donazioni, si aveva la preferenza della disposizione ad piam causam sulle altre disposizioni del testatore e tutte le liberalità erano esonerate dalle tasse.[126]

Un primo intervento importante da parte degli Imperatori Valentiniano e Marciano era volto ad evitare l’applicabilità alle piae causae di un principio diffuso sia nel diritto romano che moderno: il divieto di istituire sia come eredi che legatari, le personae incertae.[127] Vignoli affermò: «L’intervento primo risale ai tempi degli Imperatori Valentiniano e Marciano, i quali disposero che il lascito fatto ai poveri non si potesse ritenere nullo siccome fatto a favore di persona incerta: id, quod pauperibus testamento vel codicillis relinquitur, non ut incertis personis relictum evanescat, sed omnibus modis ratum firmum que consistat».[128] Nonostante ciò, l’intervento degli Imperatori non riuscì ad evitare la nullità dei lasciti senza l’indicazione di una persona certa.

Non era possibile disporre in favore di una categoria quale ad esempio, i bisognosi, in quanto generica ed il «testatore non potè avere rappresentati alla mente i singoli componenti».[129] Era necessario trovare un espediente per evitare di incorrere in simili conseguenze e per questo motivo fu introdotta la figura del “Executor piarum causarum”, un Vescovo in funzione di tutore per i lasciti alle collettività generiche.[130]

In caso di lascito per persone non definite, Giustiniano stabilì regole volte essenzialmente a disciplinare l’ordine dei chiamati. In particolare la volontà del testatore doveva essere sempre presa in considerazione e doveva prevalere rispetto anche alle sue medesime parole.[131]

Vignolì approfondì il concetto di favor tenendo in considerazione le norme generali del diritto privato e del diritto pubblico. Alle disposizioni ad pias causas non si applicava la Legge Falcidia, esonerando i legati pii dalla riduzione della quarta parte dell’asse ereditario, ovvero la quota destinata all’erede.[132]

 

C) L’ “Executor piarum causarum

 

L’ Executor piarum causarum è un istituto del diritto pubblico.[133] Nei confronti delle piae causae, il vescovo come executor garantisce la vigilanza e l’amministrazione del patrimonio destinato a fini caritatevoli. Quando nella disposizione testamentaria manchi l’istituzione di un erede o di un legatario che possa provvedere in ordine alle volontà del testatore, il Vescovo provvede alla cura del lasciato per poi consegnarlo secondo le volontà del disponente.[134] Il Vescovo diventa un mandatario necessario o ex lege del testatore in quanto, come afferma Vignoli «neanche il concetto di rappresentanza legale dei poveri cui è diretta la liberalità, sarebbe, secondo i concetti moderni, invocabile, perché non si rappresenta, a rigore di termini, se non chi esiste come persona certa ed individuata, mentre i poveri sono una persona incerta, senza altri vincolo comune che la miseria».[135] Il Vescovo, inoltre deve garantire che nel caso fosse istituto un erede o un legatario questo potesse effettivamente eseguire le volontà del testatore per quanto riguarda «i relicta ad pauperes o in redemptionem captivorum ed in genere quanto riguarda i relicta ad pias causas»[136] Avvicinandosi alla conclusione della monografia, Vignoli tornò su un tema già affrontato nelle prime pagine e caro a tanti romanisti, ovvero il problema delle persone giuridiche. Nei confronti delle piae causae, Vignoli ammonì l’errore in cui molti studiosi si sono imbattuti, ovvero considerarle come corpora o ente morale.[137] A tal proposito asserì che le istituzioni di carità «sorsero e furono considerate come un ramo dell’attività diretta della chiesa» e quindi non aventi un riconoscimento indipendente.[138] La Chiesa e non la pia causa,è una persona morale e rappresenta le istituzioni con questo fine specifico grazie all’ausilio del Vescovo.[139]

 

 

ALCUNE OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

 

 

L’approfondimento della condizione giuridica di attori e artisti nel sistema giuridico romano ha permesso di realizzare un’ indagine vasta su termini, concetti, implicazioni giuridiche ed istituti fondamentali del diritto romano.[140]

Alla luce degli studi dell’illustre Maestro Riccardo Orestano, è stata delineata anzitutto la metodologia impiegata in questa trattazione, dimostrando l’importanza di intraprendere qualsivoglia studio romanistico, tenendo sempre in considerazione l’insieme dell’esperienza giuridica, comprensiva di fonti giuridiche ed extragiuridiche. Di fatti per questa indagine, è stato utile considerare anche opere di filosofi, oratori, retori, poeti, commediografi, ad esempio le Epistole di Seneca, il De oratore di Cicerone, le commedie di Plauto e Terenzio in quanto hanno fornito dati normativi interessanti.[141]

Chiarito il problema del metodo, la trattazione si è concentrata sulle prime rappresentazioni teatrali a carattere grottesco, compiendo un quadro storico che seppur in cenni, ha inteso spiegare la sua profonda evoluzione.

Le molteplici figure di ludii, histriones, cantores, scaenici, sono state anche illustrate dal punto di vista terminologico, mettendo in risalto in particolar modo il termine grex che si riferisce, nonostante i suoi diversi significati, anche ad un gruppo di attori, cioè ad una compagnia teatrale.[142]

Il disprezzo che originariamente ha caratterizzato la posizione dell’attore e dell’attrice è stato motivo per evidenziare l’importanza che i giuristi romani hanno dedicato alla persona – homo e alla sua dignitas; basti pensare alla rubrica De statu hominum dei Digesta di Giustiniano (D. 1,5) o alla famosa dispositio delle Institutiones di Gaio, Personae, res, actiones. Difatti il termine persona ha origine dalla maschera teatrale (phersu) e da questo legame terminologico si constata ancor di più che non c’è condizione riprovevole che possa cancellare l’essenza homo.[143] Nonostante l’entusiasmo mostrato dal populus per ogni tipo di rappresentazione, l’attività teatrale, pur nella sua posizione peculiare e addirittura di specchio della società, sia pure in modo a volte esasperato, è stata lungamente considerata disonorevole e oggetto di provvedimenti che hanno introdotto, ad esempio, divieti matrimoniali per i senatori nei confronti della mulier scaenica, considerata femina probrosa.[144]

La posizione ufficiale della Chiesa è stata per molti anni di chiaro ostacolo allo svolgimento di giochi che potessero comportare l’allontanamento dalle pratiche religiose, per conoscere rinnovate considerazioni solo nel II sec. d. C. ad opera dei Padri della Chiesa.[145]

In generale la condizione dell’attore è stata per molti secoli contraddistinta dal marchio d’infamia. L’attività teatrale era lesiva dei boni mores e per questo motivo, gli attori erano colpiti dalla nota censoria, comminata nell’ambito del potere di controllo delle condotte dei cittadini attribuito ai censori.[146] Il riferimento ai boni mores come valori, costumi, tradizioni su cui si è formato il populus Romanus, ha comprovato ciò che alcuni giuristi hanno da sempre asserito, ovvero l’impossibilità di separare il diritto dalla morale e dalla religione.

Nei tempi moderni sono state le associazioni cattoliche – come evidenziato nei capitoli precedenti- ad aver avuto un ruolo fondamentale nell’intuire l’importanza della comunicazione e il pericolo attraverso lo spettacolo di incidere sulla società e sui costumi. E’ stato rafforzato il controllo e la supervisione così come era stato ideato con il Regio decreto del 1920 che istituiva una Commissione avente il compito di controllare i copioni dei film prima delle riprese. Successivamente, nel 1962 fu approvata la legge sulla Revisione dei film e dei lavori teatrali che confermava il sistema di censura preventiva ad opera di una “Commissione per la revisione cinematografica” rendendo necessario il rilascio di un nulla osta per la proiezione pubblica di un film. Oggigiorno si assiste ad un cambiamento normativo importante e per questo motivo è necessario menzionare la legge n. 220/2016 rubricata “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” che da un lato intende promuovere e sostenere il cinema e l’audiovisivo «quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale»[147] dall’altro intende eliminare il consolidato meccanismo di censura preventiva. L’art. 33 di questa legge delega il governo a riformare le norme per la tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, abolendo il consolidato controllo preventivo ad opera della Commissione per la revisione cinematografica.[148] Il nuovo sistema prevede l’introduzione del principio di responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione dei film. Un cambiamento epocale che seppur elimina l’opera di revisione compiuta dalla commissione nel probabile tentativo di garantire una più libera produzione cinematografica, introduce il problema dell’effettiva tutela del pubblico, in particolare dei minori, in quanto soggetti maggiormente vulnerabili. I mezzi di comunicazione sono indispensabili strumenti di sostegno per l’uomo in quanto facilitano la diffusione di informazioni e pensieri (basti pensare alla libertà di manifestazione del pensiero, diritto costituzionalmente garantito) ma nello stesso tempo possono diventare immediatamente amplificatori di messaggi di violenza e odio. La domanda è: quale tutela di fronte a programmi televisivi o scene dei film in cui si esalta la violenza o la volgarità? La “moderna riconsiderazione” dell’attore veicolata anche dalla Chiesa e dalle associazioni cattoliche - come dimostrato dall’importante intuizione di Vignoli di una Messa degli artisti- e la protezione della sua attività come creativa di nuove bellezze ha ragion d’essere nella misura in cui si possano garantire opere che non ledano la sensibilità umana ma che, al contrario, possano essere foriere di messaggi culturali e valoriali. La necessità di un controllo è sempre più indispensabile nella società odierna, in particolare per evitare proiezioni lesive di quel buon costume che nei tempi dell’antica Roma era oggetto di una specifica cura.

Parlare della tutela delle produzioni cinematografiche e teatrali significa preservare anche il teatro e le funzioni che può svolgere. Ad esempio studi recenti hanno messo in luce l’importanza per coloro che svolgono professioni forensi, di conoscere le tecniche interpretative tipiche dello spettacolo. Merita considerazione l’analisi condotta da Anna Bellodi Ansaloni sull’arte dell’avvocato come actor veritatis realizzata a partire da un approfondimento del De oratore di Cicerone. L’autrice richiama le tecniche di persuasione, la gestualità e l’interpretazione tipica del teatro come riferimenti a cui l’avvocato, può attingere per la sua professione affinché il giudice possa rimanere affascinato dal suo intervento. L’autrice scrive: «Dal retroterra esperienziale degli attori nasce la metafora teatrale: in tribunale, la giustizia si gestisce, e quindi “si agisce”, nelle sue componenti essenziali come se fosse uno spazio teatrale, i cui protagonisti diventano oratore, discorso, pubblico. Su questa ribalta viene messa in scena la capacità dell’oratore/attore di far vivere il proprio discorso/pezzo teatrale come l’unica verità possibile, interpretandola secondo le modalità più atte ad ingenerare persuasione. Ne consegue, inevitabilmente, una sorta

di “messa in scena” dei fattori che costituiscono l’agone processuale».[149]

Oggi la televisione propone tra i diversi programmi, anche alcuni che trattano di cronaca, in cui è possibile guardare parte dei processi mediatici; dalle arringhe giudiziarie, alle arringhe televisive in cui giornalisti, opinionisti e difensori si accingono a sottolineare la propria posizione. Si assiste dunque ad una spettacolarizzazione della giustizia, sia dentro che fuori le aule dei tribunali in cui spesso la retorica degli avvocati e dei pubblici ministeri culmina in una “rappresentazione” in cui si palesano le doti di persuasione, le tecniche di linguaggio, la capacità della parole tipiche dell’attività teatrale nel generale intento di convincimento del giudice. Il legame che unisce le tecniche interpretative alla professione dell’avvocato è stato studiato a partire della famosa opera di Cicerone che ha messo in luce come già nell’antica Roma l’oratore nel modo in cui preparava il discorso aveva in mente il teatro![150]

Anche se come giustamente avverte Cicerone dobbiamo stare in guardia dagli opinionisti e invece affidarci a criteri eterni e universali come, ad esempio, il diritto naturale:

«Eppure noi non possiamo distinguere la legge buona dalla cattiva secondo nessun’altra norma se non quella di natura; e non soltanto il giusto e l’ingiusto è discriminato dalla natura, ma in generale tutto quanto è onesto e disonesto. Dal momento infatti che il comune intendimento umano ci fa conoscere le cose dopo averle abbozzate nel nostro animo, sicchè si annoverino tra le virtù le azioni oneste e tra i vizi le disoneste; il volerle poi far dipendere dall’opinione e non dalla natura è da pazzi».[151] Questi sono i criteri che dovrebbero guidare i nostri governanti, ma in realtà si evidenzia la carenza di programmi di educazione del popolo e specie dei giovani. Il teatro sicuramente rappresenta una delle istituzioni pedagogiche che, con gli strumenti dell'arte scenica, può rinnovare le coscienze e aprirle a una nuova sensibilità, democratica e progressiva. Oggi – come ha asserito il Beato Giovanni Paolo II nella lettera agli artisti- «la società ha bisogno di artisti, come ha bisogno di scienziati, di tecnici, di lavoratori, di professionisti, di testimoni della fede, di maestri, di padri e di madri, che garantiscano la crescita della persona e lo sviluppo della comunità attraverso quell'altissima forma di arte che è “l'arte educativa”. Nel vasto panorama culturale di ogni nazione, gli artisti hanno il loro specifico posto. Proprio mentre obbediscono al loro estro, nella realizzazione di opere veramente valide e belle, essi non solo arricchiscono il patrimonio culturale di ciascuna nazione e dell'intera umanità, ma rendono anche un servizio sociale qualificato a vantaggio del bene comune».

 

 

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[1] R. Orestano, Introduzione allo studio storico del diritto romano, Giappichelli, Torino, 1961, pp. 620 ss.

[2] R. Orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, Il Mulino, Bologna, 1987, pp. 514-515.

[3] Ivi, p. 516: «Le fonti non giuridiche (salvo espliciti e sicuri riferimenti a norme) non erano abitualmente chiamate a concorrere alla “ricostruzione” dei lineamenti giuridici delle istituzioni e degli istituti, ma occasionalmente usate, potremmo dire, come “cornice storica” e tenute in un piano subordinato».

[4] Ivi, p. 525; ID., Introduzione allo studio storico…, cit., pp. 629-630: Sotto questo aspetto nessuna differenza si può fare fra fonti giuridiche e non giuridiche, perché anche quest’ultime – oltre ad eventuali riferimenti sui dati normativi sui quali non c’è, di solito discussione – ci possono fornire dati ed elementi della realtà di fatto che non è consentito pretermettere e che possiamo, anzi dobbiamo, legittimamente usare nelle nostre concettualizzazioni…».

[5] C. Ricci, Gladiatori e attori nella Roma giulio - claudia: studi sul senatoconsulto di Larino, www.ledonlie.it, 2006, p. 83: «Quello di curator ludorum era un incarico prestigioso, come testimoniano le attribuzioni a cui aveva diritto l’interessato, che disponeva di littori e vestiva la pretesta».

[6] Cfr. M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il “diritto di famiglia”, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 105 ss.; A. Palma, Le “curae” pubbliche, studi sulle strutture amministrative romane, Jovene, Napoli, 1980, pp. 15 ss.

[7] Cfr. B. Zucchelli, Le denominazioni latine dell’attore, Paideia, Brescia, 1968, pp. 11 ss.

[8] E. Bianchi, “Appunti minimi in tema di „infamia” dell’attore in regime pretorio”, in Teoria e storia del diritto privato, Giappichelli, Torino, n. 6, 2013, pp. 2-3, “qui artem ludicram faciunt “ indica in generale attori mimi danzatori o cantanti.

[9] R. Orestano, Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano, Giappichelli, Torino, 1968, p. 131, definisce i corpora ex distantibus inclusivi di «elementi,anche se materialmente separati, erano uni nomini subiecta, come il populus,la legio, il grex».

[10] D. 1,5; C. Moreschini, Oltre l’antico. La svolta antropologica di Agostino e la definizione boeziana di persona, in AA.VV., A. Corbino, M. Humbert, G. Negri, (a cura di), Homo caput persona, la costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana, Iuss Press, Pavia, 2010, pp. 91 ss.

[11] R. Orestano, op.cit., pp. 8 ss.

[12] L. Solidoro Maruotti, I percorsi del diritto:esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico, II, Giappichelli, Torino, 2014, pp 23 ss.; D. 23, 2, 43 pr. Ulpianus 1 ad l. Iul. et. Pap.«Palam quaestum facere dicemus non tantum eam, quae in lupanario se prostituit, verum etiam si qua (ut adsolet) in taberna cauponia vel qua alia pudori suo non parcit».

[13] R. Astolfi, La Lex Iulia et Papia, Cedam, Padova, 1996, pp. 49 ss.

[14] M.P. Baccari, voce Donna, Enciclopedia di bioetica e di scienza giuridica, IV, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2012, pp. 770 ss.

[15] Cfr. B. Biondi, Il diritto romano cristiano. La giustizia, le persone, II, Giuffrè, Milano, 1952, pp. 279-280: «La reazione della Chiesa verso spettacoli e divertimenti, che non importino onesto svago o addestramento fisico, è tradizionale, in quanto distraggono dalle pratiche religiose e soprattutto possono offrire occasioni a peccare […] La chiesa non è ostile allo svago onesto e moderato, ma reagisce all’antica tendenza di considerare il divertimento come la massima aspirazione dell’uomo, quasi la fondamentale della vita. Questa concezione è evidentemente antitetica a quella cristiana, che ben altri fini pone all’uomo».

[16] L. Solidoro Maruotti, op.cit., pp. 66 ss.

[17] B. Biondi, op.cit., p. 50.

[18] E. Baldacci, voce Censori, Enciclopedia di bioetica e di scienza giuridica, III, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2010, pp. 153 ss.

[19] M.P. Baccari, Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 275 ss.; E. Baldacci, voce Buoni costumi, Enciclopedia di bioetica e di scienza giuridica, II, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2009, pp. 441 ss.; U. Brasiello, voce Infamia, Novissimo digesto italiano, VIII, Utet, Torino, 1957, pp. 641 e ss.; A. Mazzacane , voce Infamia, Enciclopedia del diritto, XXI, Giuffrè, Milano, 1971, pp.382 ss.; E. Bianchi, op.cit., pp. 2 ss.

[20] E. Baldacci, voce Buoni costumi, cit., p. 443.

[21] La Enciclica “Vigilanti Cura” e l’Azione Cattolica Italiana, Bollettino ufficiale dell’Azione Cattolica Italiana, n. 8, 1936; Audizione pubblica della Presidente della III Commissione per la censura cinematografica M.P. Baccari presso la Commissione Parlamentare per l’infanzia su “La tutela dei minori nei mezzi di comunicazione”, 21 aprile 2009.

[22] M. Casella, voce Jacobini, D.M, Dizionario biografico Treccani, vol. 61, 2004.

[23] Un «buon servo fedele», Bollettino ufficiale dell’A.C.I., 1941: «Ancora giovane aveva udito potente nel cuore la Divina chiamata che lo voleva, in mezzo alla vita del mondo, portatore di Cristo per l’avvento del Suo regno e per la salvezza dei fratelli. Generosamente, con l’entusiasmo e la dedizione che non misurano sacrifizi e rinunzie perché frutto d’immenso amore, aveva corrisposto all’invito, entrando a militare nelle Organizzazioni cattoliche».

[24] M. Casella, Jacobini, Domenico Maria…, cit.

[25] G. Card. Pizzardo, “Due parole su Lamberto Vignoli”, in AA. VV., (a cura di) M. Cerasa, Lamberto Vignoli nel I anniversario della morte, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma, 1942 pp. 19 ss.; S. Salvatori , “Apostolo moderno”, in AA.VV., op.cit., pp. 45 ss.; V. Del Giudice, Lamberto Vignoli studioso, in AA. VV., op.cit., pp. 78 ss.

[26] M. Casella, L’azione cattolica nell’Italia contemporanea (1919-1969), Ave, Roma, 1992, p. 116.

[27] L. Fiorani, Un vescovo e la sua diocesi. Papa Pio XI, «primo pastore e parroco» di Roma, in Achille Ratti pape Pie XI. Actes du colloque de Rome (15-18 mars 1989), Ecole française de Rome, Roma, 1996, pp. 429 ss., in particolare leggasi p. 487: «Sotto controllo sono dunque i cinema romani, gli spettacoli di varietà che precedevano le proiezioni, libri e riviste. Molta attenzione viene portata a certa stampa di infimo livello, che sotto una veste pseudoscientifica contrabbandava pornografia (come gli scritti sui “costumi sessuali delle popolazioni primitive”)».

[28] Rivista del cinematografo, in AA.VV., (a cura di) M. Cerasa, Lamberto Vignoli…, op.cit., p. 130.

[29] AA. VV., (a cura di M. Cerasa), Lamberto Vignoli…, op.cit.

[30] G. Card. Pizzardo, Due parole ..., cit., p. 19: «La sua vita, piena ed esemplare, di cittadino e di cristiano, di operaio e di milite della buona causa, è semplice ma luminosa. La sua anima, chiara e limpida, come la sua vita, rivela l’uomo integro, l’uomo compito nel quotidiano adempimento dei doveri anche più umili […] Egli così raccolse numerose amicizie e larghi consensi ed a tutti apparve il cittadino egregio nella sua professione, ed insieme un sincero credente, il figlio del suo tempo».

[31] V. Del Giudice, Lamberto Vignoli..., cit., p. 78: «Credo però che l’attività del Vignoli debba essere considerata anche sotto un altro aspetto, pure degno di rilievo non solo per sé ma come forma non efficace di apostolato: voglio dire quale studioso. Sotto questo aspetto s’è detto poco. Il parlarne può valere come stimolo ai giovani, che nell’animoso fratello maggiore debbono ammirare tante doti elette, e non ultima quella di essersi preparato alla vita pubblica con coscienza profonda delle responsabilità e con ardore, che non ebbe attenuazioni».

[32] Bollettino ufficiale dell’A.C.I, 1941, p. 205; leggasi anche p. 206: «Cattolico esemplare, cittadino di specchiate virtù civili, si fece vanto sempre e in ogni luogo della franca e piena professione di quella fede che fu il più valido conforto e il più bel decoro della Sua vita».

[33] U. Massiamini, “Lamberto Vignoli: la figura, le opere”, relazione tenuta in occasione del convegno dal titolo: “Lamberto Vignoli: idee, progetti, valori”, Scandriglia, 28 maggio 2016.

[34] Ibidem; inoltre Vignoli fu Confratello-adoratore dell’Arciconfraternita dell’Adorazione notturna al S.S Sacramento, Consigliere e Vice-presidente del Circolo San Pietro, segretario dell’Istituto A. Volta, cavaliere di Gran croce, segretario della luogotenenza di Roma dell’OESSG. Pio XI lo chiamò alla Peregrinatio ad Petri Sedam nel Giubileo del 1933 e Presidente dell’Opera per la preservazione della fede in Palestina. Per un approfondimento leggasi la biografia di Lamberto Vignoli in www.studisabini.org.

[35] G. Card. Pizzardo, Due parole…, cit., p. 20.

[36] Ibidem.

[37] S. Salvatori, Apostolo moderno, cit., p. 45

[38] M.P. Baccari, “Lamberto Vignoli: avvocato civile e cultore del diritto, relazione tenuta in occasione del convegno dal titolo: “Lamberto Vignoli: idee, progetti, valori”, Scandriglia, 28 maggio 2016.

[39] U. Massimiani,Lamberto Vignoli: la figura, le opere”, cit: «Il suo pensiero è stato desunto dalla sua vita, dai suoi scritti che esprimono i valori che orientano la sua vita, il suo piano di vita (principi guida che sono stati vissuti e testimoniati). Sono stati sintetizzati in un decalogo: sempre forti, tutto per il Papa, operare nel silenzio fuori dal clamore e dal rumore, confidare nel Signore, cercare il regno di Dio, non guardare al numero ma alla qualità, imitare Cristo nella vita di preghiera, sacrificio, zelo, attuare fra i cattolici la massima unità e concordia, coltivare le virtù intellettuali e morali, subordinare le opere sociali - economiche e le iniziative di carità al fine supremo che è la santificazione delle anime»; Bollettino ufficiale..., cit., p. 206: «L’amore al Papa toccò in Lui toni altissimi di affetto e di devozione».

[40] U. Massimiani, “Lamberto Vignoli: la figura, le opere”, cit.

[41] Ivi.

[42] M.P. Baccari, “Lamberto Vignoli: avvocato civile e cultore del diritto”, cit.

[43] U. Massimiani, “Lamberto Vignoli: la figura e le opere”, cit.

[44] Ibidem.

[45] Ibidem.

[46] M. Casella, Jacobini, Domenico Maria, cit.

[47] Ibidem.

[48] Discorso di sua Santità Pio PP. XII ai dirigenti e ai soci della Primaria Associazione Artistico-Operaia in Roma, Aula della Benedizione, 7 dicembre 1952.

[49] Ibidem.

[50] Discorso di sua Santità Pio PP. XII ai dirigenti e ai soci della Primaria Associazione Artistico-Operaia in Roma, cit : «Fatti vivi e tesi nello sforzo di essere ogni giorno più, per così dire, vitali, affinché Gesù possa abitare in mezzo a voi, bisognerà anche che l’Associazione come tale sia cristiana nel pieno senso della parola. La questione dei “soci” è naturalmente fondamentale e della massima importanza. Ma non può negarsi che per l’Associazione vi è anche, per così dire, un problema di “clima”, un problema di statuti, di programmi, di usi; un problema di “struttura”. Sarà dunque indispensabile, per esempio, che nella vostra Associazione l’assistenza religiosa abbia il posto e l’importanza che merita, così come fu nei tempi in cui l’Artistico-operaia fiorì maggiormente […] Ma soprattutto procurate con ogni mezzo affinché la carità, che supera ogni senso, regni nei vostri cuori, regni, per conseguenza, fra di voi».

[51] Atti dell’archivio della Primaria Associazione Cattolica Artistico-Operaia; M. Casella, cit: «Negli anni in cui fu assistente spirituale di tale associazione ( 1871-96), lo Jacobini ispirò e sostenne le iniziative sorte al suo interno: dalle fiorenti scuole ideate e attuate fin dal 1873, all’istituto per case economiche; dalla “divisione sanitaria”, destinata ad assicurare ai soci l’assistenza medica gratuita, al fondo per gli infermi; dalla convenzione stipulata con la maggior parte delle farmacie cittadine per offrire ai soci e alle rispettive famiglie una sensibile riduzione sul costo dei medicinali, al “Fondo cronicismo”, ideato a favore degli inabili al lavoro per anzianità o per infermità; dalla fondazione di una cassa di mutuo soccorso alla istituzione di un ufficio legale; dalla creazione di un circolo serale alle attività di carattere culturale, prime fra tutte la pubblicazione, a partire dal marzo 1875, di un Bollettino e le periodiche conferenze nelle quali venivano affrontati e dibattuti problemi di attualità politica e sociale e questioni religiose»; Discorso di Sua Santità Papa Pio XII…, cit: «Chi vi conosce sa con quanto ardore, dal 1871 in poi, avete cercato i poveri per soccorrerli, visitato i malati per aiutarli e confortarli, accolto i senzatetto per dar loro una casa. Oggi, è vero, alcune idee e alcuni fatti sono giunti a tale maturazione, che forse non appare nella sua reale portata quando voi faceste per la impostazione della questione sociale, per la costituzione di un Ufficio del lavoro per l’occupazione degli operai, per l’esercizio di una “Cassa” pronta a sovvenire nei casi critici e ad abituare al risparmio; senza parlare della vostra indefessa opera per l’educazione morale e anche intellettuale dei vostri soci e degli altri coi quali siete venuti a contatto».

[52] Atti dell’archivio della Primaria Associazione Cattolica Artistico-Operaia.

[53] Discorso del Santo Padre Giovanni XIII alle rappresentanze della Primaria Associazione Cattolica Artistico-Operaia di carità reciproca e della Primaria Società Cattolica Promotrice di Buone Opere, in occasione della celebrazione del 90º anniversario della loro fondazione, Sala Clementina, 19 marzo 1961.

[54] Fede e lavoro, Bollettino mensile della Primaria associazione cattolica artistico-operaia di carità reciproca, novembre-dicembre 1952: «Come si vede la presidenza Vignoli visse i suoi primi giorni in un’atmosfera di crisi e di malcontento, ma la cordialità e la genialità del Presidente, vinse e superarono ogni ostacolo. Egli, nominati i suoi, volle come si dice, fare il punto della vita associativa e trascorse lunghe settimane chiamando ed interrogando un gran numero di soci, per sentire,dalla viva voce di ciascuno, quali fossero i bisogni, i desideri, le necessità per un vigorosa ripresa delle varie opere sociali e l’eventuale attuazione di nuove iniziative».

[55] Fede e lavoro, Bollettino mensile della Primaria Associazione Cattolica Artistico-Operaia di carità reciproca, cit.

[56] U. Massimiani, Atti del convegno…, cit; Bollettino ufficiale dell’Azione Cattolica Italiana, 11, 1936: «Il Santo Padre si è benignamente degnato di nominare Presidente dell’Ufficio Centrale dell’Azione Cattolica il Cav. Di Gr. Avv. Lamberto Vignoli. “All’egregio amico, che abbiamo così cordialmente seguito nella sua feconda attività di Presidente della Primaria Associazione Artistico Operaia e di Presidente della Giunta Diocesana di Roma, le nostre più vive congratulazioni con fervidi auguri di nuovi successi nel nuovo campo di lavoro a cui la fiducia del Sommo Pontefice lo chiama” ».

[57] D. Veneruso, Azione Cattolica Italiana durante i pontificati di Pio X e Benedetto XV, Ave, Roma, 1984, prefazione: «Le ricerche sul Movimento Cattolico in generale hanno messo in rilievo che le sue origini, non distinguibili da quelle dell’Azione Cattolica, sono “private” e “laiche”».

[58] U. Massimiani,”Lamberto Vignoli: la figure, le opere” cit: «Dopo la fondazione della Società della Gioventù Cattolica, sorta nel 1867, si avverte l’esigenza di un organismo preposto ad un efficace coordinamento tra le diverse realtà presenti sul territorio nazionale, in grado di fornire un indirizzo di azione comune. Alla Società della Gioventù cattolica si affianca a partire dal 1875, l’ Opera dei Congressi […] parallelamente all’evolversi della politica italiana e allo sviluppo delle iniziative socio-economiche incoraggiate dall’enciclica del 1891 “ Rerum Novarum” con cui inizia la dottrina sociale della Chiesa ( Pio XI con l’enciclica “Quadragesimo anno” da nuovo vigore)».

[59] Ibidem.

[60] M. Casella, L’azione cattolica nell’Italia contemporanea…, cit., p. 10: «Fino a quell’anno si era genericamente parlato di “movimento cattolico”, e solo impropriamente o in senso assai lato di militanza e di impegno cristiano si era adoperata l’espressione “azione cattolica” ( con le iniziali minuscole)».

[61] Ibidem, mette in luce la distinzione tra “Azione cattolica”e “Azione di cattolici” sorta durante il pontificato di Benedetto XV; per un approfondimento, leggasi pp. 31 ss.

[62] M. Casella, L’azione cattolica nell’Italia contemporanea…, cit., p. 31: «L’evento impressionò i contemporanei, specie non cattolici. Come scrisse Giulio de Rossi, due “fatti distinti” attirarono l’attenzione di questi ultimi: il fatto che i firmatari dell’appello ai “liberi e forti” fossero tutti usciti dalle organizzazioni cattoliche, e il fatto che al nuovo partito potessero aderire, senza intime contraddizioni, anche ai cattolici organizzati».

[63] Ivi, p. 33: «E quasi a prevenire equivoci e confusioni di ruoli, popolari e cattolici organizzati si diedero a precisare con cura ambiti e limiti della propria futura azione»; Casella riporta le prese di posizione di Sturzo in senso “aconfessionale”: «Il Partito Popolare Italiano -dichiarò a Verona il 16 marzo 1919- è stato promosso da coloro che vissero l’azione cattolica, ma è nato come un partito non cattolico, aconfessionale, come un partito a forte contenuto democratico e che si ispira alle idealità cristiane, ma che non prende la religione come elemento di differenziazione politica».

[64] Ivi, p. 34.

[65] Ivi, p. 37.

[66] M. Casella, L’azione cattolica nell’Italia contemporanea…, cit, p. 67: «Fu per sua iniziativa che il laicato cattolico passava finalmente in forma definita e ufficiale, dalla sua abituale posizione passiva e recettiva che sembra più propria della “Chiesa discente”, ad altra posizione, liberamente scelta e autorevolmente riconosciuta caratteristica della Chiesa rifiorente, di fedele collaborazione»; per un approfondimento leggasi Bollettino ufficiale dell’Azione cattolica italiana, n. 4, 1937: «Nelle due Encicliche di S.Giuseppe e della Domenica di Passione e nella lettera Apostolica del giorno di Pasqua, il Papa, mentre alza un monumento immortale di Dottrina, che può ben paragonarsi, nella foschia dell’ora, alla colonna luminosa che guidò il popolo eletto dall’esilio alla Terra promessa, ribadisce le direttive e i compiti dell’Azione cattolica con una chiarezza e una precisione insuperabili».

[67] U. Massimiani, “ Lamberto Vignoli: la figura, le opere”, cit.

[68] M. Casella, L’azione cattolica nell’Italia contemporanea.., cit., p. 71: «Dunque, “non già confusione, ma fusione: non interferenze nocive nello stesso lavoro, ma collaborazione nei vari campi a ciascuno assegnati; non compressione dello spontaneo rigoglio delle varie associazioni, ma armonico ed ordinato sviluppo di tutto il corpo nella ben proporzionata bellezza e robustezza delle varie membra”».

[69] U. Massimiani, “Lamberto Vignoli: la figura, le opere”, cit; M. Casella, L’azione cattolica nell’Italia contemporanea…, cit., pp. 72-73; in particolare a pag. 73 Casella riprende un discorso di papa Ratti a proposito delle giunte direttive e della Giunta centrale: «Tutta l’Azione Cattolica agisce, deve agire, ma d’accordo, ma sotto la direzione della Giunta Centrale, non potendo altrimenti concepirsi quella cooperazione di apostolato nella quale è la sua gloria, il suo merito, il suo benefizio. E la giunta centrale stessa, è diretta, è assistita. Essa con tutte le Giunte sono assistite dalla Gerarchia, dalla Santa Sede, dal Papa, e non potrebbe neanche concepirsi fuori di questo quadro semplice e chiaro».

[70] M. Casella, L’azione cattolica nell’Italia contemporanea…, cit., pp. 76-77.

[71] U. Massimiani, “Lamberto Vignoli: la figura, le opere”, cit.

[72][72] M. Casella, L’azione cattolica nell’Italia contemporanea…, cit., pp. 80-82 riprende il discorso di Pio XI alle associazioni cattoliche di Roma del 19 aprile 1931 sugli ambiti e l’estensione dell’Ac: «E’ agevole rispondere che essa deve arrivare dovunque: è come dire che dappertutto è il suo campo, dovunque cioè si presenti la gloria di Dio, il bene delle anime, la ragione, il giudizio autorevole tra il Bene e il male, la legge di Dio, l’applicazione della legge di Dio».

[73] Ivi, pp. 88 ss.

[74] Ivi, p. 116.

[75] M. Casella, L’azione cattolica nell’Italia contemporanea…, cit., p. 117: «Scrive, ad esempio, il Card. Pacelli al presidente dell’Ufficio Cattolico Internazionale del Cinema Educativo il 27 aprile 1934: “Se una questione così angosciosa come quella del cinema deve preoccupare tutti gli uomini di buona volontà che amano la loro patria, essa deve rendere più ardente lo zelo di coloro che, militando nell’Azione Cattolica dei diversi Paesi, si sono consacrati ad un apostolato così meritorio quale la elevazione religiosa e morale”».

[76] Rivista del cinematografo, in AA. VV., (a cura di M. Cerasa), Lamberto Vignoli…, op.cit., p. 130.

[77] Bollettino ufficiale dell’A.C.I., n. 8, 1936, p. 172: «Accennato come gli stessi produttori degli Stati Uniti, di fronte al crescente dilagare delle cattive produzioni, sentissero il dovere di impegnarsi a tutelare per l’avvenire la moralità dei frequentatori del cinematografo,e come, data l’inefficacia di tale azione l’Episcopato creasse la “Legione della Decenza”, l’Enciclica passa a sottolineare i concreti risultati conseguiti. Precisa in seguito come questa azione non debba venir considerata alla stregua di una crociata di breve durata, ma come i Vescovi degli Stati Uniti intendano “tutelare ad ogni costo la moralità della ricreazione del popolo e in ogni tempo e sotto qualunque forma avvenga”».

[78] Bollettino ufficiale dell’A.C.I., n. 8, 1936, p. 172.

[79] Ivi, p. 173: «Coordinerà in questo senso l’attività delle varie Associazioni Cattoliche: promuoverà le solenni cerimonie in cui tutti i cattolici verranno annualmente a rinnovare la “promessa”. Il Centro cattolico Cinematografico interesserà le competenti autorità civili su quelli che sono i desideri e le necessità dei cattolici in tema di cinematografo».

[80] Bollettino ufficiale dell’A.C.I., n. 8, 1936, p. 174: «Il centro farà sentire tutta la possibile influenza, forte del numero delle sale cattoliche, sulle varie Case produttrici, cercando di valorizzarne l’attività. Darà alle Case produttrici stesse la sua assistenza quando queste intendano affrontare nella produzione particolari problemi che possano comunque interferire con la dottrina e la vita cattolica».

[81] Ibidem: «Seguirà la stampa specializzata e di informazione in tutto quanto ha attinenza al problema del cinematografo quando la formazione specifica della stampa cattolica, fornendo a questa dati ed elementi, inquadrandola sui problemi di più vitale ed immediato interesse».

[82] Ibidem: «Provvederà direttamente attraverso ad un proprio organo alla segnalazione, alla recensione delle pellicole di prima visione e ne curerà la classificazione in funzione del loro contenuto morale. Di tale classificazione provvederà ( a mezzo della stampa) alla più vasta possibile diffusione i fedeli impegnati dalla “promessa” sappiano quali sono le pellicole cui si possono accostare, quali quelle che vanno respinte.”»

[83] Ivi, p. 174: «Curerà la assistenza delle varie sale cinematografiche cattoliche, che o direttamente, o meglio, attraverso speciali organismi diocesani».

[84] Ibidem.

[85] Rivista del cinematografo, in AA. VV., ( a cura di M. Cerasa), Lamberto Vignoli…, op.cit., p. 130.

[86] ISACEM, Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI, Azione cattolica italiana, Presidenza generale e Giunta centrale, serie 4 Presidenza Lamberto Vignoli, b. 10, fasc. 3, quotidiani cattolici, 1935-37: «I nostri articoli e le nostre informazioni avranno una periodicità regolare; ed un occasione di particolari avvenimenti o per il richiamo della pubblica attenzione su taluni problemi, l’ufficio stampa provvederà anche a preparare su questi avvenimenti o problemi delle pagine intere».

[87] ISACEM, Azione cattolica italiana, Presidenza generale e Giunta centrale, serie 4 Presidenza Lamberto Vignoli, b. 10, fasc. 3, quotidiani cattolici, 1935-37

[88] Ibidem, discorso di Vignoli sulla stampa: «Ma l’azione cattolica non è che una milizia alle dirette ed immediate dipendenze dell’Episcopato e quindi tutte le nostre Associazioni dopo il vibrante appello Pontificio non ambiscono che di corrispondere, con slancio rinnovato e con raddoppiate energie, alle aspettative e agli incitamenti assidui dei loro Eccellentissimi pastori».

[89] Ivi, b. 10, fasc. 2, Bollettino Ufficiale dell’A.C.I., 25 novembre 1936.

[90] U. Massimiani, “Lamberto Vignoli: la figure, le opere”, cit.

[91] M. Casella, L’azione cattolica nell’Italia contemporanea…, cit., pp. 187 ss.

[92] Ivi, p. 216: «Infatti, secondo il governo, l’AC poteva soltanto “avere finalità d’istruzione e di assistenza religiosa, concretantisi nell’insegnamento della dottrina cattolica, nella preparazione spirituale ai Sacramenti, nell’esercizio di pratiche di culto, e cioè, in tutto quello che riguarda la religione” ma secondo mons. Pizzardo (e quindi secondo l’AC) andava fatta una distinzione tra politica partitica e politica in senso assoluto e filosofico: e la politica in quest’ultimo senso (cioè come l’arte di realizzare il bene comune) era per l’AC non solo lecita, ma necessaria e doverosa».

[93] U. Massimiani, Lamberto Vignoli: la figura, le opere, cit.

[94] M. Casella, L’azione cattolica nell’Italia contemporanea…, cit., pp. 225 ss.

[95] M. Casella, L’azione cattolica nell’Italia contemporanea…, cit., p. 231.

[96] ID., L’azione cattolica all’inizio del pontificato di Pio XII, Ave, Roma, 1985, p. 21.

[97] U. Massimiani, “Lamberto Vignoli: la figura, le opere”, cit.

[98] Ibidem: «La vera formazione consiste nello sviluppo armonioso di tutte le capacità dell’uomo e della sua vocazione personale. Per questo la sfida educativa è la sfida che consente di costruire il futuro e che per Vignoli era la costruzione della classe dirigente. La capacità di educare è il vero antidoto alla disgregazione sociale di un Paese».

[99] Ibidem.

[100] G. Card.Pizzardo, Due parole…, cit., p. 20.

[101] S. Salvatori, Apostolo moderno…,.cit., p. 45.

[102] A tal proposito rilevante è la Costituzione Sacrosanctum Concilium sulla sacra liturgia, Cap. VII nella parte in cui si afferma: «I vescovi, o direttamente per mezzo dei sacerdoti idonei che conoscono e amano l’arte, si prendano cura degli artisti, allo scopo di formarli allo spirito d’arte sacra e della sacra liturgia».

[103] E. Francia, I 50 anni della Messa degli artisti, Comitato romano Messa degli artisti, Roma, 1990, p. 21: «Era un gruppo di storici d’arte e di studiosi, analogo a quello formatosi in casa di Goffredo e Maria Bellonci a Viale Regina Margherita, di carattere prevalentemente culturale e letterario da cui nacque il famoso “ Premio Strega”. L’altro che si radunava nel salotto di Piazza di Spagna era frequentato da personaggi da personaggi di educazione e di estrazione diversa […] A piazza di Spagna, dunque quel gruppo si radunava per darsi coraggio e sentirsi uomini, per tornare a parlare al sicuro di presenze indiscrete e pericolose»; A. D’Ambrosio, “Mons. Ennio Francia, il prete degli Artisti”, in Strenna dei Romanisti, Natale di Roma MMDCCLII, 21 Aprile 2000, p. 156.

[104] A. D’Ambrosio, cit., p. 156; E. Francia, op.cit., p. 21: «Quel gregge così spaiato e diverso di Piazza di Spagna, nel mese di ottobre del 1940, su proposta di Wanda, decise di occupare la mattina della domenica nella visita di qualche chiesa paleocristiana da scegliersi volta per volta- possibilmente non gremita, non vasta ma ricca di opere di storia e di archeologia […] In Santa Maria in via Lata celebrammo la prima Messa nella domenica di marzo».

[105] E. Francia, op.cit., p. 22.

[106] E. Francia, op.cit., pp. 22- 23.

[107] Ivi, p. 26.

[108] G. Dalla Torre, Lezioni di diritto ecclesiastico, V ed., Giappicchelli, Torino, 2014, p. 205 ss, in particolare leggasi p. 213:« I principi fondamentali che ispirano la disciplina degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica nell’ordinamento italiano sono individuati nell’art 7 dell’ Accordo di Villa Madama del 1984 (legge n.121 del 1984). Dopo aver richiamato il contenuto degli artt. 20 Cost., che viene pertanto recepito come criterio ermeneutico della stessa normativa pattizia, il testo dell’Accordo recita: “Fermo restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi” (art. 7, secondo comma)».

[109] E. Francia, op.cit., p. 53.

[110] L. Vignoli, Il favor piae causae nel diritto giustinianeo, Edizione Laziale, Roma, 1938.

[111] Ivi, p. 10: «L’importanza dell’influsso cristiano nel diritto di Giustiniano è comunemente ammessa. Solo qualche scrittore ne ha sottovalutato l’importanza ed ha affermato che l’influenza del cristianesimo nel diritto si sarebbe manifestata, in modo sensibile, soltanto posteriormente ad opera del diritto canonico».

[112] Ivi, p. 11: «Il termine causa designa anche lo scopo finale, in vista del quale un atto è compiuto; la cosidetta cioè, causa finalis della filosofia scolastica come pure secondo la filosofia greco- romana».

[113] L. Vignoli, op.cit., p. 12; M.P. Baccari, Lamberto Vignoli: avvocato civile e cultore del diritto” cit: «Le piae causae sono istituzioni ecclesiastiche sia per il fine che per il regime giuridico. Le entrate ecclesiastiche devono impiegarsi in modo che ai poveri non manchi il necessario. Le disposizioni a “favore di Gesù” s’interpretano come fatte alla Chiesa per l’alimentazione dei poveri. Sono dunque istituzioni a scopo pio (chiese, conventi, ospizi per pellegrini, indigenti, anziani), sorte nell’Impero romano per l’influsso del cristianesimo».

[114] L. Vignoli, op.cit., p. 12: «Nei Glossatori, infatti, il termine “causa pia” è usato, quasi esclusivamente, nella seconda significazione, e cioè in senso oggettivo[…] Il termine piae causae è adoperato indifferentemente come pia corpora. Ciò non meraviglia: secondo il concetto elaborato dai canonisti per aversi la persona giuridica, basta l’esistenza di un patrimonio immobilizzato ad uno scopo, o, come con frase felice è stato detto, un patrimonio avente uno scopo…».

[115] Ivi, p. 17: «Nessuna meraviglia, quindi che fino dai tempi degli Apostoli s’iniziasse quel moto, che partendo dalle semplici distribuzioni di soccorsi ai poveri, finisse in un complesso ordinamento di forme e d’istituzioni a carattere permanente e duraturo».

[116] Ivi, p. 18: «Ma Paolo ci dice che i legati fatti alla città possono essere fatti ad ornatum, vel ad honorem. Ulpiano li distingue in legati ad ornatum e in legati ad compendium. Come esempii di legati ad ornatum, Paolo elenca, quod ad instruendum forum, theatrum, studium legatum fuerit; e tra i legati ad honorem civitatis elenca quod ad manus edendum venationemve, ludos scenicos, circenses relictum fuerit, aut quod ad divisionem singulorum civiium epulum relictum fuerit».

[117] Ibidem: «Paolo, accenna, è vero, a legati in alimenta infirmae aetatis, puta senioribus vel pueris puellisque e Marciano accenna ad alimenta pueorum: ma si tratta sempre di legati ad divisionem singulorum civium, e cioè di distribuzione di denaro o di alimenti una volta tanto».

[118] L. Vignoli, op.cit., p. 19: « La beneficienza pubblica presso i Romani si estrinsecava, a cominciare dalla Lex Sempronia del tempo dei Gracchi, con distribuzioni di grano ai poveri (tessera frumentaria), forma di assistenza che, come nota il Pocquet, aggrava il male, cui si voleva riparare».

[119] L. Vignoli, op.cit., p. 20.

[120] Ibidem.

[121] Ibidem: «Già nel primo secolo i collegia hanno già una limitata capacità giuridica: diciamo limitata, perché appare certo che solo più tardi, nel III secolo, poterono ricevere per legato. Si distinsero i collegia in collegia licita ed in collegia illicita. Per aversi i primi occorreva il riconoscimento da parte dello Stato, e questo potea aver luogo o con atto di riconoscimento speciale o per categoria»; leggasi anche p. 22.

[122] Ivi, p. 22.

[123] Ivi, p. 23: «Il titolo de “sacrosantiis Ecclesiis” del Codice si apre appunto con la costituzione di Costantino del 321: habeat, dice la Costituzione, unusquique licentiam sanctissimo Catholico, venerabilique concilio decedens honorum, quod optaverit relinquere: et non sint cassa iudicia” […] La capacità di ricevere per testamento deve intendersi accordata, con la costituzione di Costantino, alle singole chiese, e non alla Chiesa intesa nel suo senso universale ed unitario, come qualcuno ha opinato».

[124] L. Vignoli, op.cit., pp. 24-25.

[125] Ivi, p. 25.

[126] L. Vignoli, op.cit.,pp. 14-16; sul concetto di favor piae causae leggasi p. 15: «Definire, con esattezza, il “favor piae causae” non è facile. Esso fu un termine concettuale, corrente soprattutto nei vecchi trattatisti: fu anche “favor Ecclasiae” […] Esso può dirsi innanzi tutto un indirizzo politico, e poi un principio giuridico quando tende alla sua concreta realizzazione. Deriva così dal principio del “ favor piae causae” lo sforzo diretto a serbare valore alla testatio mentis, che sia diretta a scopo pio, e deriva dal principio del “favor piae causae” il disconoscimento e la rimozione di quanto contrasti od impedisca di darle effetto»; per un approfondimento leggasi, pp. 37-38: «Un altro privilegio, accordato alle cause pie, fu la dispensa dalla donazione ad piam causam dalle forme di pubblicità prescritte ab substantiam […] Già ai tempi di Costantino le donazioni dovevano essere redatte per iscritto e notificate (insinatuae) al magistrato per essere trascritte in un pubblico registro. Giustiniano, con una costituzione del 528, dispensa dalla trascrizione o insinuazione le “donationes super piis causis factae”, dovendosi ritenere valide, licet minus in actis intimatae […] Una costituzione di Giustiniano esonera le liberalità, a scopo pio, sia fatte per atto tra vivi, come per atto di ultima volontà, dalle tasse: sancimus lucrativorum inscriptionibus liberas, immunesque esse».

[127] L. Vignoli, op.cit., pp. 27-29; per un approfondimento leggasi anche p. 28.

[128] Ivi, p. 29.

[129] Ivi, p. 30: « E se il rescritto di Valentiniano sottraeva al rigore di questa regola i lasciti agli indigenti, e sorpassava, come dice uno scrittore, la metafisica forense della persona incerta, non era tuttavia sufficiente a salvare il lascito; perché mancava sempre la persona fisica o morale che avesse l’azione ereditaria per raccoglierlo. Nel caso sopra citato del legato civibus, invece, il chiamato all’eredità era la civitas municipium, ente giuridico riconosciuto».

[130] Ivi, p. 31.

[131] Ivi., p. 32: «Il rispetto della volontà del testatore fu un principio costante nel diritto romano: dicat testator et erit lex. Già le XII Tavole avevano affermato: uti legassit ita ius esto. E la effettiva intenzione del testatore, si dirà nel Digesto, deve prevalere contro la stessa significazione delle sue parole: prior ac potentior quam vox mens dicentis».

[132] L. Vignoli, op.cit., pp. 35-37; in particolare leggasi p. 36: «E venne allora la lex Falcidia, la quale risolvè praticamente la questione, con lo stabilire che fosse sempre riservata all’erede la quarta parte dell’asse ereditario, detta poi appunto “quarta Falcidia”; e nel caso pertanto che l’ammontare complessivo dei legati intaccasse la quarta Falcidia, o quota riservata all’erede, i legati subivano una riduzione proporzionale».

[133] Ivi, pp. 39-40.

[134] Ibidem.

[135] Ivi, p. 41; leggasi anche p. 42: «Si è detto mandatario necessario, perché il Vescovo resta “executor piae causae” anche se il testatore avesse disposto in senso contrario: sive etiam in contrariarium prohibuerit»; per un approfondimento su poveri, bisognosi, oppressi, leggasi B. Biondi, Il diritto romano cristiano…, cit., p. 174 ss., in particolare p. 176, in cui evidenzia, contrariamente a quanto sostenuto da Vignoli che: « in epoca cristiana il soccorso al bisognoso diventa impulso generale nella vita, favorito dalla legislazione. Rispetto all’epoca precedente, come spesso, si tratta di maggiore estensione e diversa impostazione. Il lato politico passa in seconda linea ed il problema ha netta impostazione etico-religiosa[…] Nell’impero cristiano il soccorso a poveri e bisognosi diventa una funzione pubblica, la quale si colloca in prima linea fra i compiti dello Stato, non meno importante di quella di far guerre, amministrare giustizia, aprire strade o costruire acquedotti. Tale compito, già praticato fin al tempo di Costantino, è nettamente enunciato, come programma di governo, da Valentiniano e Marciano».

[136] L. Vignoli, op.cit., pp. 42-43: «Così se il testatore avrà imposto al suo erede l’erezione di un ospizio od un ospedale, l’erede dovrà essere costretto dal Vescovo a farlo entro l’anno, sia pure col l’aprirlo in locali presi in affitto. Donec opus aedificationis nis xenonis seu hospitalis compleatur; e se non provveda l’erede provvederà il Vescovo stesso a farlo a spese dell’erede, il quale dovrà inoltre venire escluso da qualsiasi ingerenza nell’amministrazione dell’ospizio, con l’obbligo inoltre di corrispondere i frutti o gli interessi, per il ritardo, a decorrere dall’apertura di succesione»; leggasi anche p. 44: «La casistica continua ancora, e da tutto appare che al Vescovo, quale supremus testamento rum ad pias causas executor, sono conferiti i poteri più ampi per quanto concerne le istitutiones pauperum e i relicta pauperibus e in redemptionem captivorum. Questi poteri del Vescovo non devono far meraviglia. La Chiesa considerava e considera le actiones pias come sue naturali attività e necessarie dipendenze. Ed il Cristianesimo, al tempo di Giustiniano, è ormai trionfalmente divenuto la religione dello Stato, tanto che Giustiniano stesso imporrà anche la professio fidei per il conseguimento di qualsiasi officio».

[137] Ivi, pp. 45-47: «Diciamo subito che, se per facilitare la vita di questi istituti, si fosse reso necessario riconoscerli come persone giuridiche, Giustiniano indubbiamente non avrebbe esitato a farlo: il favor piae causae, avrebbe superato l’ostacolo del formalismo. Ma vero è che ciò non fu necessario».

[138] L. Vignoli, op.cit., p. 46.; per un approfondimento, leggasi anche pp. 47- 53.

[139] Ivi, p. 54.

[140] L. Maganzani, L’arte racconta il diritto e la storia di Roma, Pacini, Pisa, 2016, p. 13: «Non è sempre facile illustrare con parole efficaci la grande storia di un’esperienza giuridica come quella romana, che nata per rispondere alle esigenze di una società ristretta, ha poi modificato tante volte le sue forme fino a divenire una delle protagoniste della storia occidentale».

[141] R. Orestano, Introduzione allo studio storico…, cit., pp. 620 ss. (v. supra); ID., Introduzione allo studio del diritto…, cit., pp. 514 ss. (v. supra); E. Costa, Il diritto romano privato nelle commedie di Plauto, L’Erma di Bretschneider, Torino, 1890, pp. 45 ss.

[142] B. Zucchelli, op. cit., pp. 11 ss (v. supra).

[143] R. Orestano, Il problema delle persone giuridiche..., cit., pp. 8 ss ( v. supra).

[144] L. Solidoro Maruotti, I percorsi del diritto…, cit., pp. 23 ss (v. supra).

[145] B. Biondi, Il diritto romano cristiano…, cit., pp. 279 ss (v. supra).

[146] M.P. Baccari, Cittadini popoli e comunione...cit., pp. 275 ss (v. supra); E. Baldacci, voce Buoni costumi, cit., pp. 441 ss (v. supra).

[147] L. 14 novembre 2016 n. 220, art 1. c. 2: «In attuazione dell’art 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore».

[148] L. 14 novembre 2016 n. 220, art . 33 c. 1: «Il governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall’ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all’effettività della tutela dei minori».

[149] A. Bellodi Ansaloni, cit., p. 8. «L’avvocato si muove in un delicato e oscillante equilibrio di ruoli tra attore, simulatore e paladino della verità […] In questo delicato, e invero assai precario, equilibrio l’oratore ha bisogno di fondamenta solide su cui reggersi».

[150] Ivi, p. 9.

[151] Cicero, De legibus, I- 43,45: «Atqui nos legem bonam a mala nulla alia nisi natura<e> norma diuidere possumus. Nec solum ius et <in>iuria natura diiudicatur, sed omnino omnia honesta et turpia. Nam, <ut> communis intellegentia nobis notas res eff<e>cit easque in animis nostris inchoauit, honesta in uirtute ponuntur, in uitiis turpia. Haec autem in opinione existimare, non in natura posita, dementis est». Vedi M. P. Baccari, Matrimonio e donna, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 26 ss.

 
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